Ordinanza n. 387 del 1995

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ORDINANZA N. 387

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno nel procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un procedimento disciplinare a carico del Rag. Giovanni Ragazzi, il Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale);

che a parere del Collegio rimettente la persistente vigenza di una norma di contenuto identico ad altra (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067), già dichiarata costituzionalmente illegittima, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i dottori commercialisti che, per effetto della caducazione della citata norma non sono più soggetti all'automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale, ed i ragionieri che continuano, invece, ad essere assoggettati a tale grave sanzione;

che nel giudizio avanti a questa Corte non si è costituita la parte privata, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che, come correttamente rilevato dal Collegio rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 158 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) del tutto identica a quella della cui legittimità costituzionale ora si dubita;

che, tuttavia, la presente questione risulta sollevata da un collegio locale dei ragionieri al quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ord. n. 113 del 1990, sentenza. n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza. n. 114 del 1970), non può essere riconosciuta natura giurisdizionale, dovendo questa essere attribuita solo ai Collegi o Consigli nazionali degli ordini professionali;

che, pertanto, non potendo essere riconosciuta al Collegio rimettente la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, questa Corte non può prendere in esame la questione di costituzionalità proposta nè può, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'illegittimità costituzionale derivata di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel giudizio a suo tempo conclusosi con la declaratoria di incostituzionalità; nè, infine, può essere presa in esame in questa situazione processuale la delicata problematica giuridica concernente la possibilità della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, di una norma palesemente incostituzionale, in quanto del tutto sovrapponibile ad altra già caducata, ma non ancora formalmente dichiarata tale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 25/07/95.