Sentenza n. 366 del 1995

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SENTENZA N. 366

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 3 del 1994 in relazione agli artt. 5, lettera g), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 dal Pretore di Crema, nel procedimento penale a carico di Luquiens Herve, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del Presidente della Gervais Danone Italiana s.p.a., quale legale rappresentante della ditta citata, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 5, lettera g), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per aver impiegato nella produzione di yogurt additivi chimici non consentiti, il Pretore di Crema, con ordinanza emessa in data 10 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, nella parte in cui, così come interpretati dalla Corte di cassazione, escludono la possibilità di configurare come reato tutta una serie di illeciti alimentari sol perchè relativi ad alimenti destinati ad una particolare alimentazione. A parere del giudice a quo, l'interpretazione adottata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 19 gennaio 1994, n. 10371) determinerebbe una irragionevole disparità di tratta mento tra due categorie di prodotti alimentari, quelli ad uso corrente e quelli c.d. dietetici, con un regime di tutela meno rigoroso, quanto all'uso di additivi chimici, per gli alimenti dietetici che dovrebbero, al contrario, rispondere a più complesse finalità nutrizionali. In conseguenza, anche l'art. 32 della Costituzione sarebbe violato dal momento che i prodotti alimentari destinati a soggetti in condizioni fisiologiche particolari ovvero a lattanti e bambini della prima infanzia vengono ad essere assoggettati a controlli meno penetranti ed a sanzioni meno rigorose con presumibile pericolo per la salute pubblica.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione.

Ha osservato la difesa erariale che il giudice rimettente sottopone alla Corte costituzionale un problema interpretativo la cui soluzione "dovrebbe ricercarsi nell'ambito della propria attività giurisdizionale" atteso che sul punto non vi è una giurisprudenza così consolidata da poter essere considerata come "diritto vivente". D'altra parte, ha rilevato l'Avvocatura dello Stato, dalla normativa in materia di alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici, non può desumersi che per i prodotti soggetti a libera commercializzazione (quale quello posto in commercio dalla Danone s.p.a.) l'utilizzo di additivi chimici non consentiti sia legittimo.

Infatti, per i prodotti destinati ad una particolare alimentazione devono ritenersi consentite solo le modifiche relative all'aggiunta del principio nutrizionale corrispondente, ma non certo l'aggiunta di elementi non necessari e nutrizionalmente non qualificanti quali gli additivi chimici.

Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe il combinato disposto degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), nella parte in cui, così come interpretato dalla Corte di cassazione, esclude la possibilità di configurare come reato una serie di illeciti alimentari sol perchè relativi a cibi destinati ad una particolare alimentazione.

Il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa della irragionevole previsione di un regime di tutela meno rigoroso per quei prodotti che, in quanto destinati ad una particolare alimentazione (prodotti dietetici e per la prima infanzia), dovrebbero invece corrispondere a più complesse e delicate finalità nutrizionali; e dell'art. 32 della Costituzione, in quanto i soggetti più sensibili cui sono destinati tali particolari alimenti vengono ad essere tutelati da un sistema di controlli e da sanzioni meno gravi, con presumibile pericolo per la salute pubblica.

2. - La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito enunciati.

Invero, pur se ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 111 del 1992 devono ritenersi abrogate le disposizioni della legge 29 marzo 1951, n. 327, recante la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici, l'art. 2 dello stesso decreto legislativo testualmente dispone che "i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono, comunque, essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente, salvo per quanto concerne le modifiche loro apportate per renderli conformi" alle specifiche finalità nutrizionali richieste. Inoltre l'art. 15, commi 1, 3, 4 e 5, dello stesso testo normativo, nel prevedere l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni delle prescrizioni in esso contenute, si apre con una clausola di riserva penale <<salvo che il fatto costituisca reato>>, che sembra rendere pertanto applicabile la sanzione penale nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni previste per gli alimenti di uso corrente.

Ciò, del resto, risulta anche conforme alle intenzioni del legislatore che, nella legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, all'art. 2, lettera d), stabilì che, nell'emanare le sanzioni penali e amministrative, dovessero comunque essere fatte salve le norme penali vigenti.

In altri termini, l'intervenuta abrogazione della lex specialis e cioè della legge n. 327 del 1951 concernente gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, non esclude l'applicabilità della lex generalis 30 aprile 1962, n. 283, disciplinante la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di uso corrente.

Nè, infine, sembrano potersi desumere decisivi argomenti contrari dalla recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dal momento che con essa si è affermata, con riguardo alla condotta di commercializzazione di prodotti alimentari dietetici contenenti additivi non autorizzati, esclusivamente l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 17 del decreto legislativo n. 111 del 1992, della lex specialis 25 marzo 1951, n. 327, senza tuttavia statuirsi in ordine alla applicabilità residuale della lex generalis 30 aprile 1962, n. 283.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Crema con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.