Ordinanza n. 322 del 1995

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ORDINANZA N. 322

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, rectius, 20, lettera c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico di Gianlorenzi Alina ed altro, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che il Pretore di Roma -- sezione distaccata di Frascati -- ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, rectius, 20 lettera c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonchè dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, rectius, dell'art. 1-sexies del decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, nella parte in cui non prevedono l'estinzione del reato a favore dell'imputato che abbia provveduto alla demolizione dell'opera abusiva; che, ad avviso del pretore remittente, le norme censurate violerebbero il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto -- prevedendo come causa di estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche la demolizione, ad opera dell'imputato, del manufatto abusivo con conseguente ripristino dell'originario assetto dei luoghi -- imporrebbero un trattamento giuridico differenziato a fronte di situazioni uguali.

CONSIDERATO che nella prospettazione dell'ordinanza di remissione difetta una qualsiasi valutazione della diversità strutturale e teleologica degli artt. 20 e 22, da un lato, e dell'art. 38, dall'altro, della legge n. 47 del 1985; che, infatti, quanto al profilo strutturale la fattispecie estintiva del reato ai sensi dell'art. 22 è conclusa dagli accertamenti di merito svolti dalle autorità amministrative ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, in sede di rilascio in sanatoria della concessione e può riguardare solo illegittimità formali, mentre con riguardo all'art. 38 citato detta fattispecie è conclusa dal pagamento dell'intera oblazione (art. 38, secondo comma); che, sul piano teleologico - - l'art. 22 citato è disposizione rivolta al futuro in ordine al quale il legislatore non ammette sanatoria per le opere contrastanti con gli strumenti urbanistici, mentre l'art. 38 è rivolto al passato (sempre che si tratti di costruzioni e di opere ultimate entro il 1° ottobre 1983, secondo il sistema del Capo III della suddetta legge n. 47 del 1985) e più precisamente all'esigenza di chiudere un passato (abusivismi formali e/o sostanziali) relativo all'assetto urbanistico del territorio che la pubblica amministrazione non era sempre stata in grado di controllare; (sentenza n. 369 del 1988); che, pertanto, ai fini della estinzione del reato, le norme censurate non possono, rispondendo a criteri e finalità diverse, essere utilmente confrontate; che, peraltro, e con riguardo all' art. 22 della legge n. 47 del 1985, identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989 la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti, di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria di cui all'art. 13 citato; che, la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare in caso di accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti; che la medesima questione è stata successivamente dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989, e nn. 34 ed 80 del 1990; che, comunque, appare pregiudiziale il profilo della estinzione del reato di cui all'art. 38 della legge n. 47 del 1985, rispetto al quale i termini di cui all'art. 31 della stessa legge sono stati riaperti dall'art. 39, comma 1 e ss. della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e ulteriori modifiche sono state recate dal decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, sopravvenuta all'ordinanza di remissione con modifiche alla legge n. 431 del 1985; che, infatti, l'art. 39, comma 8, della legge n. 724 del 1994 statuisce, tra l'altro, che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo ambientale <il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria -- subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo -- estingue il reato relativo alla violazione del vincolo stesso>; che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate con riguardo ai profili pregiudiziali degli artt. 38 della legge n. 47 del 1985 ed 1- sexies della legge n. 431 del 1985 occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè verifichi la rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma -- sezione distaccata di Frascati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.