Ordinanza n. 316 del 1995

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ORDINANZA N. 316

ANNNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con tre ordinanze emesse il 16 febbraio e il 9 febbraio 1995 dal Pretore di Grosseto nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Toscano Giuseppe ed altri, Sabatini Paolo, Innocenti Giancarlo, iscritte ai nn. 215, 216 e 218 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

RITENUTO che con tre ordinanze di identico contenuto, due del 9 febbraio e altra del 16 febbraio 1995, il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto- legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli 3, 9, 10 e 32 della Costituzione; che, muovendo da una ampia premessa espositiva del quadro normativo in tema di tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni), in particolare quanto alla graduazione dei vincoli collegati al rispetto dei limiti tabellari in rapporto alle diverse tipologie degli scarichi ("nuovi" o preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, da un lato; derivanti da insediamenti produttivi, ovvero civili, ovvero ancora da pubbliche fognature, dall'altro) e alla connessa articolazione normativa delle previsioni sanzionatorie, rispettivamente stabilite a presidio degli obblighi previsti dalla legge citata, il Pretore rimettente ritiene che il decreto-legge n. 9 del 1995 abbia scardinato i capisaldi della legge di tutela delle acque, rendendo incoerente e irragionevole il complessivo riferito quadro normativo; che, in particolare, un primo profilo di censura è dedotto dal giudice a quo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che la normativa impugnata, oltre a dare copertura retroattiva alle violazioni del passato attraverso una sanatoria, ha eliminato gli obblighi validi a livello generale e nazionale quanto ai limiti di rispetto degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, rimettendone la conformazione alla discrezionalità degli enti territoriali con conseguente possibilità di ingiustificate diversità di trattamento da regione a regione, ed inoltre ha impoverito il quadro sanzionatorio di tutela dell'osservanza dei limiti tabellari; ne consegue che, dopo le modifiche apportate con il decreto-legge, le violazioni di obblighi formali e "burocratici", non direttamente causative di danno ambientale, come la mancata richiesta di autorizzazione allo scarico ex art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, sono punite con pena alternativa, mentre le fattispecie di superamento dei limiti tabellari ex art. 21, terzo comma, di detta legge, in precedenza punite sempre con la pena detentiva dell'arresto, vengono ad essere - irragionevolmente - sanzionate con la pena alternativa ovvero solo come illeciti amministrativi; che ulteriore profilo di censura è sollevato dal giudice rimettente in relazione all'art. 9 della Costituzione, in base all'asserito "svuotamento" sanzionatorio del reato di inquinamento delle acque, tale da arrecare lesione alla tutela del paesaggio, da intendersi come ecosistema ambientale e non solo come "bellezza da cartolina"; che, in collegamento con il profilo che precede, il Pretore ravvisa altresì una lesione della tutela della salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione, come salute della collettività e come salubrità dell'ambiente di vita dei singoli, dato il venir meno del deterrente punitivo rispetto alla commissione di fatti di inquinamento idrico, tale da incentivare una evoluzione incontrollata del fenomeno; che, infine, il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 10 della Costituzione, per la regressione della disciplina sanzionatoria, apportata con il decreto-legge in argomento, rispetto agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, con riguardo alle prescrizioni contenute nella direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, ancora inattuata.

CONSIDERATO che, data l'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia; che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995; che, successivamente, è stato emanato il decreto- legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172; che nella sua configurazione definitiva la disciplina in argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di "reiterazione" del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (già contenuta nell'art.7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7 dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di conversione) nonchè per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali novellate o sostituite con gli articoli del decreto- legge da ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti a quelli del decreto-legge impugnato; che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo applicabile in rapporto alle fattispecie dedotte nei processi principali, gli atti vanno restituiti al giudice del rinvio perchè valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.