Ordinanza n. 308 del 1995

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 308

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con l'ordinanza emessa il 15 settembre 1994 dal Giudice conciliatore di Nizza Monferrato nel procedimento civile vertente tra Micello Volpe Concetta e Pintore Francesco, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO che il Giudice conciliatore di Nizza Monferrato, nel corso d'un giudizio di pagamento di somme richieste dalla venditrice d'un autoveicolo al suo avente causa, per avere la stessa pagato la tassa di circolazione (in conseguenza della mancata trascrizione della compravendita nel Pubblico registro automobilistico), con ordinanza emessa il 15 settembre 1994, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53; che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, nel determinare la tassa prescindendo dalla capacità contributiva del soggetto obbligato, in ragione delle sole risultanze del Pubblico registro automobilistico, e non già dell'effettiva proprietà, concreterebbe una violazione del principio della capacità contributiva, nonchè della parità di trattamento rispetto alla situazione dei proprietari di cespiti immobiliari; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero di infondatezza.

CONSIDERATO che la questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte, sul duplice rilievo che la tassa colpisce la proprietà o il possesso dell'autoveicolo in sè e non quale indice rilevatore di ricchezza, e che è del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del Pubblico registro automobilistico per agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione (cfr. sentenza n. 164 del 1993); che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in corso dinanzi a lui (concernente peraltro l'obbligazione al rimborso di una somma corrispondente alla tassa ed alla connessa responsabilità per la mancata trascrizione) nonchè ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale del reddito degli immobili; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Nizza Monferrato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 07/07/95.