Sentenza n. 303 del 1995

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SENTENZA N. 303

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 7 ottobre 1994, depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano), ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1994. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; uditi l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano), con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 8 dello stesso. Dopo aver ricordato le vicende normative in materia, la Regione ricorrente segnala anzitutto l'erroneità del richiamo, contenuto nella premessa del decreto oggetto del conflitto, all'art. 2, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevede la successione del nuovo Ministero nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ministero dell'Agricoltura, mentre nella fattispecie non sussisterebbe alcun rapporto, nè attivo nè passivo in cui vi sia da succedere, essendovi nel caso da istituire ex novo un repertorio di stalloni. Ciò inficerebbe l'intero decreto, sotto il profilo delle competenze esclusive che il decreto stesso attribuisce al Ministero, tanto più che, in base alla legge richiamata, tra il "vecchio" e il "nuovo" Ministero vi sarebbe stata una successione nei rapporti giuridici sussistenti, e non invece un trasferimento di tutte le funzioni del Ministero soppresso: per cui tutte le funzioni non espressamente attribuite allo Stato dalla legge n. 491 del 1993 sarebbero da ritenere di competenza delle regioni. Pertanto, in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la materia disciplinata dal decreto oggetto del conflitto sarebbe di competenza delle regioni, mentre allo Stato residuerebbe soltanto una funzione di indirizzo e coordinamento, diversa da quella esercitata con l'atto impugnato.

2.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della Regione Toscana sia rigettato. La difesa erariale, dopo aver richiamato la normativa in oggetto, rileva che, prima dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991, n. 30, la materia era regolata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127, in base alla quale (art. 10) presso l'ex Ministero dell'agricoltura ha operato una Commissione nazionale con il compito di auto rizzare per ciascun triennio l'istituzione di stazioni di fecondazione equina e di approvare ogni anno la fecondazione con i cavalli di puro sangue inglese e trottatore. La competenza statale in materia non è mai stata messa in discussione, ed infatti essa non è stata trasferita alle regioni nè dal d.P.R. n. 616 del 1977 nè da altre leggi. Pertanto, la legge n. 30 del 1991 non avrebbe fatto altro che confermare la competenza statale nella materia in esame: poichè non si è provveduto all'emanazione del suddetto regolamento prima dell'abolizione del Ministero dell'agricoltura, la competenza sostanziale e procedurale, non esclusa dalla legge n. 491 del 1993 nè attribuita alle singole regioni, sarebbe passata al nuovo Ministero, essendovi un rapporto giuridico e di vigilanza tra l'amministrazione competente, gli enti pubblici preposti a tale settore e gli allevatori delle due razze equine e le loro associazioni nazionali.

Considerato in diritto

 

1.- La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano), ritenendo che, in base alle disposizioni vigenti, la competenza relativa alla tenuta dei libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e lottatore italiano spetti non allo Stato bensì alle regioni.

2.- Gli argomenti a sostegno della tesi della competenza regionale nella predetta materia posso no così sintetizzarsi: a) in attuazione del disposto dell'art. 117 della Costituzione - secondo cui la regione ha potestà legislativa anche in materia di "agricoltura e foreste" - il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 stabiliva (art. 66, lettera d) la competenza regionale in relazione al "miglioramento e incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale"; b) ai sensi dell'art. 75 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977 "sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonchè gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine"; c) a seguito di abrogazione della normativa precedente mediante referendum abrogativo, la legge 4 dicembre 1993, n. 491, ha stabilito (art. 1) che "il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'art. 2, comma 1"; d) poichè in queste materie tassativamente attribuite dalla citata legge al nuovo Ministero non è compresa la tenuta dei libri genealogici dei cavalli di razza sopra indicati, essa rientrerebbe nella competenza generale spettante alle regioni.

3.- Nonostante gli esposti elementi, questa Corte ritiene prevalenti le argomentazioni a sostegno della tesi opposta: che, cioè, la competenza nella specifica materia dei libri genealogici dei cavalli da corsa spetti al nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Non è dubitabile anzitutto che detta peculiare materia competesse allo Stato nel periodo anteriore alla citata legge n. 491 del 1993. Ciò si deduce dal d.P.R. n. 616 del 1977, che alla lettera d) dell'art. 71 menziona, fra le competenze dello Stato, "l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità". Anche le numerose direttive della Comunità europea (dal 1977 al 1990) - richiamate già da questa Corte nella sentenza n. 349 del 1991 - hanno assunto tra i propri obiettivi quelli inerenti al controllo sulla qualità dei soggetti riproduttori delle diverse razze e specie: controllo da attuare attraverso l'iscrizione degli animali atti alla riproduzione in appositi libri genealogici destinati a documentare le caratteristiche, le ascendenze e le attitudini riproduttive. "In attuazione delle direttive comunitarie" e "per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione", la legge 15 gennaio 1991, n 30 (Disciplina della riproduzione animale) ha stabilito tra l'altro (art. 3, comma 3) che "i libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico", mentre "con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonchè le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale". Queste disposizioni non risultano abrogate dalla legge n. 491 del 1993, che da una parte stabilisce, con formula peraltro di incerta interpretazione, che il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali "succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni,(...) facenti capo al soppresso Ministero"(art. 2, comma 2); mentre dall'altra demanda (art. 2, comma 6) la competenza a concertare criteri e indirizzi fra diversi Ministri e i Presidenti delle regioni e province autonome al "Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali", presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tra le materie di competenza di questo Comitato permanente nazionale si indicano espressamente "l'ordinamento e la tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici", compresi i relativi controlli funzionali". La stessa legge n. 491 del 1993, all'art. 3, demanda ad altro Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la competenza a verificare l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria; mentre sono demandate alla competenza di appositi decreti ministeriali le modalità di funzionamento del Comitato medesimo, nonchè la creazione di una banca-dati comune. Va, infine, osservato che in una materia (come quella dei libri genealogici di speciali razze di cavalli da corsa) che richiede l'unitarietà per tutto il territorio nazionale di strumenti di raccolta di dati e di controlli, anche con riferimento ad obblighi comunitari e internazionali, risulta confermata l'esigenza di un coordinamento statale che costituisce la base logica dell'orientamento normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'istituzione e la tenuta del reperto rio degli stalloni e delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.