Sentenza n. 299 del 1995

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SENTENZA N. 299

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Tasciotti Marisa contro la Commissione per l' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i Comuni della Provincia di Latina ed altro, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995. Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla Sig.ra Marisa Tasciotti contro la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che la domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere spedita al Comune esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, senza busta e senza cartolina di ricevimento. Premette in fatto il giudice a quo che la ricorrente non ha osservato tale disposizione avendo inviato la sua domanda a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e che, per tale motivo, è stata esclusa dalla graduatoria con il provvedimento impugnato. Rileva il giudice a quo che una norma di estremo dettaglio, quale è quella impugnata, per essere ritenuta conforme ai principi enunciati nell'art. 97 della Costituzione, deve risultare non arbitraria e non irragionevole, requisiti questi, che non sembrano ricorrere nel caso di specie, non essendo ravvisabile alcun valido motivo che giustifichi tale previsione.

2. - Non si sono costituite le parti del giudizio a quo nè ha spiegato intervento la Regione Lazio.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, dubita, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevede l'esclusione dalla graduatoria nel caso di invio della domanda a mezzo di raccomandata postale con cartolina di ricevimento.

2. - La questione è fondata. La norma impugnata prevede - oltre quella oggetto della questione - anche un'altra serie di rigorose modalità relative alla presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, modalità che il legislatore regionale richiede a pena di inammissibilità e che possono trovare qualche giustificazione. Ma non si riesce a trovare alcuna giustificazione logica o giuridica alla disposizione che prevede l'inammissibilità della domanda per avere l'aspirante unito alla raccomandata di spedizione anche la cartolina di ricevimento. Ed invero se, per evidenti esigenze di certezza, la norma esige che la domanda sia inviata per raccomandata, il fatto che gli istanti abbiano voluto assicurarsi anche la prova dell'avvenuto recapito della stessa non menoma la situazione, ma vi aggiunge un elemento che, pur non rilevante per l'amministrazione, non può determinare effetti negativi. Conclusivamente va quindi ritenuto che la disposizione da cui discende il grave effetto della inammissibilità della domanda per il mero fatto di aver unito alla raccomandata di spedizione anche la cartolina di ricevimento appare del tutto irragionevole e contrastante con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione pubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevede, a pena d'inammissibilità, che la domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi popolari, deve essere spedita al Comune a mezzo di raccomandata postale senza cartolina di ricevimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 06/07/95.