Ordinanza n. 291 del 1995

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ORDINANZA N. 291

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, sul ricorso proposto da Todaro Alberto contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che la Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con ordinanza emessa il 17 giugno 1994, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1995, nel corso di un giudizio promosso da tale Todaro Alberto avverso il provvedimento con il quale il Ministero del tesoro aveva dichiarato intempestiva, perchè tardiva, la domanda proposta dall'interessato intesa ad ottenere la devoluzione in suo favore della pensione di guerra già fruita dalla madre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede che anche per gli inabili "presunti" il termine di presentazione della domanda di pensione decorra dal primo giorno dall'anno successivo a quello del possesso di tutte le condizioni di legge, così come stabilito per gli inabili da infermità; che a parere del giudice a quo ciò determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra gli inabili effettivi (da infermità) e gli inabili presunti, per i quali il termine di presentazione della domanda decorre immediatamente dal conseguimento del 65o anno di età; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

CONSIDERATO che l'impugnato art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 stabilisce che il termine quinquennale per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla causa d'inabilità, ovvero, dal giorno stesso del compimento del 65o anno di età, nel caso della cosiddetta inabilità presunta; che tale diversa disciplina trova ragionevole giustificazione nelle differenti cause che danno origine al trattamento pensionistico, in quanto, nel caso dell'inabilità effettiva, non è agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi, così come è necessario garantire all'interessato un ragionevole lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica atta a comprovare l'inizio dello stato di inabilità a proficuo lavoro; che tali esigenze non ricorrono per la cosiddetta inabilità presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento del 65o anno di età; che, pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a raffronto, la sollevata questione di costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/06/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/06/95.