Ordinanza n. 263 del 1995

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ORDINANZA N.263

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, dell'art. 69, primo comma, del codice penale e dell'art. 8 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 1° agosto 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello

RITENUTO che nel corso del procedimento penale per il reato di omicidio pluriaggravato in danno del dott. Rosario Livatino il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, all'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1994, questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione; che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo per cui la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato non può essere accolta, allo stato della disciplina positiva quale risultante da decisioni della Corte costituzionale, giacchè l'accesso a detto rito speciale non è consentito a favore dell'imputato di un reato punibile, in astratto, con la pena dell'ergastolo, come è nel caso di specie; che la riferita preclusione, sussistente anche quando il giudice per l'udienza preliminare ritenga di dover escludere una circostanza aggravante che comporta, sempre in astratto, la pena perpetua, ovvero ritenga di dover diversamente qualificare l'imputazione formulata dal pubblico ministero, non può non valere dunque - e a maggior ragione - quando si tratti di delibare in ordine alla ricorrenza di una circostanza come quella dell'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991; norma, questa, che configura una circostanza attenuante ad effetto speciale a favore del soggetto collaboratore con la giustizia e che prevede per questi, ricorrendone gli estremi applicativi (dissociazione dai compartecipi nel reato; "adoperarsi" del soggetto per "evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"), la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni; che, inoltre, il giudice a quo, argomentata la natura di circostanza della previsione richiamata, ne sottolinea la riconducibilità alla disciplina correlativa e dunque, in primo luogo, al giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, primo comma, del codice penale, il quale implica una completa valutazione del merito della res iudicanda e non può essere ricompreso nella delibazione affidata al giudice ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato; che, date queste premesse, e stante la qualità di collaboratore dell'imputato, nei sensi anzidetti, il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto non prevede la possibilità di applicazione della circostanza attenuante in discorso ai fini della determinazione della pena in sede di decisione sull'ammissibilità del giudizio abbreviato, assumendone il contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbero parificate situazioni profondamente diseguali (di chi è collaboratore e di chi non lo è); b) con l'art. 25 (recte: 24) della Costituzione, risultando compresso il diritto di difesa del soggetto collaborante, privato in questo modo di un "importante strumento di definizione delle proprie pendenze"; c) con l'art. 27 della Costituzione, perchè ne risulterebbe vanificato il diritto premiale che si fonda su detto precetto costituzionale, in quanto la pena deve tendere alla rieducazione del condannato che, se collaborante, dovrebbe avere diritto ad un trattamento differenziato; che inoltre il giudice coinvolge - "conseguenzialmente" - nell'impugnativa anche la norma so stanziale più volte citata, relativa alla circo stanza attenuante, nonchè la disciplina del giudizio di comparazione in caso di concorso di circostanze eterogenee, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali - nonchè ulteriormente per lamentata complessiva irragionevolezza della disciplina in argomento - e per le stesse ragioni sopra esposte; che questione sostanzialmente identica e riferita agli stessi parametri è stata sollevata, con ordinanza del 1° agosto 1994, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, in un distinto procedimento penale a carico del medesimo imputato del giudizio precedentemente riferito; che è intervenuto in questo secondo giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto l'inammissibilità o comunque la non fondatezza della questione in quanto - dopo la sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale - il giudizio abbreviato non è consentito in radice per i delitti punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, come appunto si verifica nella specie, e comunque in quanto la Corte Costituzionale si è già pronunciata al riguardo anche sul piano della esclusione di valutazioni di merito da parte del giudice dell'udienza preliminare ai fini della decisione sulla ammissibilità del rito, sottolineando inoltre connotati di incomprensibilità del quesito riferito all'art. 69 del codice penale.

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione prospettano questioni pressochè identiche e concernenti le medesime disposizioni, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, pur se in larga misura riproduttiva dell'altra, è tuttavia - diversamente da quest'ultima - priva di ogni indicazione in ordine alla concreta rilevanza della questione sollevata rispetto al processo a quo, non risultando neppure il tipo di imputazione contestata, per cui essa è inidonea a dare valido ingresso alla questione di legittimità costituzionale, della quale va dichiarata la manifesta inammissibilità, come da consolidato orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze nn. 246, 136 e 43 del 1994); che, relativamente all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, si deve osservare che l'impugnativa congiunta della norma processuale - in tema di giudizio abbreviato - e di quelle sostanziali - che prevedono la specifica circostanza della collaborazione nonchè il generale regime applicativo - mira, da diverse possibili prospettive, ad un preciso e unico petitum, che è quello di consentire al giudice dell'udienza preliminare di riconoscere ed applicare la circostanza attenuante ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, altrimenti precluso in ragione della contestazione di un reato punibile, in astratto, con la pena dell'ergastolo; che peraltro questa Corte ha già disatteso questioni analoghe, e riferite in parte agli stessi parametri, concernenti la più generale preclusione alla verifica della esattezza dell'imputazione, quale contestata dal pubblico ministero, da parte del giudice per le indagini preliminari, sia quanto al titolo-base del reato che quanto alla esistenza di circostanze aggravanti (sentenza n. 305 del 1993; ordinanza n. 204 del 1994); che in dette decisioni si è affermata, sul piano dell'indagine di costituzionalità, la coerenza di una simile preclusione nel disegno del nuovo processo penale, in rapporto alla funzione di controllo sulla richiesta di giudizio (sent. n. 41 del 1993) assegnata all'udienza preliminare e correlativamente al giudice dinanzi al quale essa si svolge, e, nell'escluderne il contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa, si è più in particolare sottolineato che sarebbe, al contrario, distorsiva una diversa conclusione: sia perchè, una volta accordato il potere di sindacato sul merito dell'imputazione al giudice delle indagini preliminari, questo potere non potrebbe non operare anche in senso peggiorativo per l'imputato, al pari di quanto avviene nel dibattimento; sia perchè al riconoscimento del potere in discorso osta la mancanza di uno strumento di controllo idoneo a prevenire possibili determinazioni errate da parte del giudice; che gli accennati rilievi, formulati in rapporto a questioni prospettanti una serie di ipotesi di erronea o inadeguata contestazione da parte del pubblico ministero, non possono che essere ribaditi in rapporto all'ipotesi offerta dal giudizio a quo, in cui non viene in gioco alcun profilo di dissenso del giudice sulla contestazione formulata dall'organo di accusa ma si richiede l'attribuzione di un potere di "neutralizzazione" della contestazione, in sè preclusiva del rito, attraverso il riconoscimento e l'applicazione di attenuanti; che, in contrario, su quest'ultimo profilo, si deve ancora una volta ribadire che un potere siffatto è del tutto eccezionale al di fuori del giudizio sul merito della regiudicanda (sent. n. 431 del 1990; ord. n. 204 del 1994 citata); che i rilievi che precedono sono riferibili anche al parametro, ulteriormente invocato, dell'art. 27 della Costituzione, che non impone l'introduzione della richiesta deroga al sistema, e valgono, del pari, in relazione alle censure riferite alla disciplina sostanziale della circostanza de qua, per la quale del resto sarebbe extra ordinem una addizione normativa tale da renderla applicabile in qualunque fase del procedimento diversa dal giudizio sul merito del reato (onde superare la preclusione al rito speciale); non senza, infine, rilevare che la peculiarità della situazione collaborativa, sottesa, non è idonea a condurre a diversa conclusione in questa sede; che, pertanto, per tutti i profili dedotti la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale, e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/06/95.