Ordinanza n. 258 del 1995

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ORDINANZA N.258

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile e il 31 maggio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Della Monica Felice contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso del giudizio promosso da Felice Della Monica, funzionario di cancelleria nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di inquadramento nella nona qualifica funzionale, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza in data 13 aprile e 31 maggio 1994 (pervenuta a questa Corte il 16 gennaio 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, "nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale di segreteria inquadrato ai sensi della legge 27 aprile 1982, n. 186, assunto nelle amministrazioni di provenienza in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva"; che il ricorrente, proveniente dai ruoli del Comune di Agropoli, ove era stato assunto nella carriera direttiva in esito a concorso bandito in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, è transitato dal comparto "enti locali" nell'amministrazione dello Stato "comparto Ministeri" in virtù dell'art. 46 della legge n. 186 del 1982, e pertanto non è stato ritenuto compreso nella norma di favore impugnata; che, ad avviso del giudice rimettente, tale esclusione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti del comparto ministeriale che si trovano sostanzialmente nelle medesime condizioni soggettive, così che la sollevata questione non mette in causa il merito della scelta legislativa di delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame a un determinato comparto, ma si propone soltanto di eliminare una discriminazione ingiustificata all'interno del medesimo comparto; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

CONSIDERATO che l'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990 ammette al beneficio dell'inquadramento automatico nella nona qualifica funzionale, istituita dal d.l. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito nella legge 24 marzo 1986, n. 78, soltanto il personale ministeriale assunto in esito a concorsi banditi (anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312) per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere; che, nell'ambito del personale ministeriale, a coloro che possono far valere la detta condizione non sono equiparabili coloro che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso bandito dall'amministrazione dello Stato, bensì provenienti da una carriera direttiva intrapresa presso un ente locale in esito al superamento di un concorso bandito dall'ente medesimo, carriera comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una carriera direttiva statale; che, pertanto, nella specie non si ravvisano profili di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza tali da ledere il principio di eguaglianza o il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, sentenza n. 4 del 1994). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

 Depositata in cancelleria il 16/06/95.