Ordinanza n. 256 del 1995

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ORDINANZA N.256

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 80 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Ezio Tasin e Valentino Chemelli, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1994 dal Pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, nel procedimento penale a carico di Nino Matteo Dell'Eva ed altri, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di taluni sindaci per il reato previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i Pretori di Trento e della sezione distaccata di Cles, con ordinanze emesse rispettivamente il 30 ottobre 1992 ed il 31 gennaio 1994, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione e agli artt. 8 e 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 80 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio); che le norme censurate, dopo aver stabilito (art. 77) che nessuna attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio può essere iniziata o proseguita se il sindaco non ha rilasciato la prescritta autorizzazione o concessione, dispongono (art. 80) che le opere pubbliche dei comuni o loro consorzi sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione ed alle altre norme in vigore; che, secondo i giudici rimettenti, resterebbe esclusa, per le opere pubbliche comunali realizza te nella provincia di Trento, la necessità della concessione edilizia, mentre, in base alla disciplina statale (art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), anche il comune che esegue opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ha l'obbligo di munirsi della concessione edilizia. Si verrebbe in tal modo ad incide re indirettamente sulla norma penale, escludendo dall'applicazione dell'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del 1985 soggetti che nell'identica situazione sarebbero puniti nel resto del territorio nazionale. Ne deriverebbe la violazione, secondo entrambe le ordinanze di rimessione, del principio di riserva allo Stato della potestà legislativa penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione); secondo il Pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, anche dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che la stessa azione sia commessa nel territorio della provincia di Trento o in altri luoghi; che, secondo il Pretore di Trento, gli artt. 77 e 80 della legge provinciale n. 22 del 1991, introducendo una tipologia di attività di trasformazione del territorio che non richiede la concessione, violerebbero il limite posto alla legislazione provinciale da una norma fondamentale di riforma economico-sociale, qual è l'art. 1 della legge n. 10 del 1977; che nel solo giudizio promosso dal Pretore di Trento è intervenuta la Provincia autonoma, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, dato che per le opere comunali il controllo urbanistico è operato in occasione della delibera consiliare di approvazione dell'opera, e non mediante il rilascio di una concessione edilizia che il sindaco dovrebbe rilasciare a se stesso.

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione prospettano questioni connesse, concernenti le stesse disposizioni, sicchè i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 13, nell'ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia urbanistico-edilizia, prevede che non sono soggette a concessione edili zia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali, disponendo che i relativi progetti debbano peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato, che attesti la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche; che, tenuto conto della sopravvenuta modifica normativa, è opportuno restituire gli atti ai giudici rimettenti, perchè valutino nuovamente la rilevanza delle questioni proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento e al Pretore di Trento, sezione distaccata di Cles.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.