Ordinanza n. 241 del 1995

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.241

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie e derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente), e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dalla Pretura di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico di Laurino Mario ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993. Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre

RITENUTO che il Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico di Laurino Mario e altri, imputati del reato di cui all'art. 25, terzo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, in riferimento agli artt. 25 e 116 della Costituzione; che il giudice a quo osserva che le norme regionali impugnate, in assenza della necessaria normativa statale di indirizzo e coordinamento, e perciò in violazione dell'art. 116 della Costituzione, qualificano determinati residui come materie prime secondarie e perciò li escludono dall'ambito di applicazione della normativa statale sullo smaltimento dei rifiuti; che, ad avviso del giudice remittente, le norme regionali impugnate sarebbero altresì in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, perchè intervengono nella materia penale, esclusivamente riservata allo Stato; che, in punto di rilevanza, il giudice osserva che le norme regionali denunciate dovrebbero trovare applicazione nel giudizio dinanzi a lui pendente, nel quale gli imputati sono chiamati a rispondere della realizzazione di discariche abusive di materiale inerte, costituito da residui della lavo razione di pietra piasentina, che rientra nelle materie prime secondarie derivanti da processi di escavazione di materiali di cava, disciplinate appunto dalle norme impugnate.

CONSIDERATO che, successivamente alla emissione della ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 12, comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens sul giudizio dinanzi a lui pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/06/95.