Ordinanza n. 240 del 1995

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ORDINANZA N.240

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1991, n. 62 (Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell'azienda), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Della Valentina Luigi, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre

RITENUTO che il Pretore di Pordenone, nel corso del procedimento penale a carico di Della Valentina Luigi, imputato di avere attivato, senza autorizzazione, un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, consistenti in residui legnosi derivanti dalla lavorazione industriale della propria attività produttiva, ed inceneriti al fine di produrre energia, con ordinanza del 23 gennaio 1992 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1991, n. 62, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione; che il giudice a quo osserva che le norme impugnate sottraggono al regime di autorizzazione e controlli previsto dal d.P.R. n. 915 del 1982, in materia di rifiuti, i residui destinati alla combustione al fine di produrre energia utilizzabile di rettamente o indirettamente nello stabilimento o, comunque, nell'azienda; che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 2 del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 475 del 1988, che ha disciplinato le materie prime secondarie, esclude dal novero di tali materie i residui di lavorazione suscettibili di essere impiegati nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia; che, pertanto, le norme impugnate, ad avviso del giudice a quo, avrebbero surrettiziamente esteso la categoria delle materie prime secondarie ai residui destinati alla combustione, eludendo così le sanzioni penali risultanti dal combinato disposto degli artt. 6, 21 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 e 1 e 2 del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito nella legge n. 475 del 1988, con conseguente violazione della riserva di legge statale in materia penale (art. 25 della Costituzione) e dei limiti costituzionalmente posti ai poteri regionali (art. 117 della Costituzione); che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, che ha concluso per la infondatezza della questione, richiamando l'art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, che fornisce la definizione di rifiuto e stabilisce che deve intendersi per tale qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, ad esclusione quindi di ogni residuo destinato al reimpiego, anche nella forma della combustione per la produzione di energia.

CONSIDERATO che, successivamente alla emissione della ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 2, lettere b) e h), considera come residui destinati al riutilizzo non soltanto quelli suscettibili di essere trasformati in materie prime, ma anche quelli idonei a produrre energia e il cui art. 12, comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e, in particolare, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pordenone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/06/95.