Ordinanza n. 239 del 1995

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ORDINANZA N.239

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazziotti Maria Rosaria, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visto l'atto di costituzione di Mazziotti Maria Rosaria;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'avv. Sebastiano Petrucci per Mazziotti Maria Rosaria.

RITENUTO che, nel corso di un giudizio in materia pensionistica, promosso con ricorso in appello da Mazziotti Maria Rosaria, avverso una pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, per violazione degli artt. 3, 97, 125, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice remittente, le disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono che avverso le sentenze rese in primo grado in materia pensionistica dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sia proponibile ricorso in appello dinanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali della medesima Corte, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 125 della Costituzione, perchè determinano una irragionevole disparità di trattamento in ordine alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, escludendo tale garanzia per le controversie in materia di pensioni dei pubblici impiegati, mentre essa è prevista per tutte le altre controversie relative al rapporto di pubblico impiego e, più in generale, relative al rapporto di lavoro, pubblico e privato, nonchè per tutte le altre controversie di competenza della Corte dei conti in materia contabile; che, sempre ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate recano altresì una lesione all'art. 111 della Costituzione, perchè tale precetto costituzionale affermerebbe il principio del ricorso in Cassazione nei confronti di tutte le pronunce giurisdizionali, principio derogabile soltanto nei confronti di decisioni rese da organi giurisdizionali di vertice, tra i quali non possono essere ricomprese le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; che il giudice remittente ritiene che le norme impugnate siano lesive dell'art. 97 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, perchè le controversie in materia pensionistica dei dipendenti civili dello Stato, nonostante la loro rilevanza sociale, sarebbero le sole, nel nostro ordinamento, ad essere affidate ad un giudice periferico e di unico grado, senza che tale scelta possa essere giustificata alla luce di particolari esigenze; che si è costituita dinanzi alla Corte costituzionale la parte privata del giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione e adducendo, a sostegno di tale richiesta, argomenti del tutto simili a quelli prospettati nell'ordinanza di rimessione.

CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con il decreto- legge 25 febbraio 1995, n. 47 e con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1 modifica le norme impugnate, prevedendo che avverso le sentenze rese dal le Sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni; che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/06/95.