Sentenza n. 234 del 1995

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SENTENZA N. 234

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal Pretore di Imperia, nel procedimento penale a carico di Russo Mario ed altra, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993. Visto l'atto di intervento della Regione Liguria; udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre

Ritenuto in fatto

1. -- Nel corso di un giudizio promosso per l'accertamento del reato previsto dagli artt. 6, primo comma, lettera d), e 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) a carico di Mario Russo e Alma Badoino, accusati di aver esercitato attività di smaltimento di rifiuti (demolizione di veicoli a motore) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, il Pretore di Imperia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) per violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice a quo, nel disporre per le attività di rottamazione di veicoli a motore ed eventuale recupero di parti un'autorizzazione provvisoria ex lege estesa a tutti coloro che esercitavano le predette attività al momento dell'entrata in vigore della legge impugnata, l'art. 21, comma 4, finisce per rendere lecita, attraverso l'artificio di un'autorizzazione erga omnes, un'attività che, solo se oggetto di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, emanato a seguito della verifica caso per caso della rispondenza in concreto ai requisiti di legge, può essere compiuta senza incorrere nell'illecito penale previsto dal d.P.R. n. 915 del 1982. Pertanto, la prevista autorizzazione generalizzata -- un provvedimento asseritamente provvisorio, ma di sostanziale sanatoria --, comportando un assenso generico per svolgere le singole fasi dello smaltimento dei rifiuti in luogo dell'autorizzazione espressa e specifica richiesta per ogni fase di smaltimento stesso, viola tanto l'art. 25 della Costituzione, per aver la Regione interferito illegittimamente con la norma penale statale, quanto l'art. 3 della Costituzione, per aver creato una disparità di trattamento fra i rottamatori della Liguria e quelli di altre regioni.

2. -- È intervenuta in giudizio la Regione Liguria, la quale, nel chiedere che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione, osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il d.P.R. n. 915 del 1982 vincola le regioni soltanto nelle sue norme di principio, riconosciute esclusivamente negli artt. 1 e 2 dello stesso decreto, mentre, per le restanti norme, essenzialmente di dettaglio, non si può negare lo svolgimento della potestà legislativa regionale. Tantomeno, poi, continua la difesa della Regione Liguria, può invocarsi una disparità di trattamento con altre regioni, essendo quella ligure un'area a scarsa vocazione industriale e, quindi, caratterizzata da esigenze di smaltimento di rifiuti molto più modeste che altrove.

Considerato in diritto

1. -- Il Pretore di Imperia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento). Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata, nell'autorizzare ex lege, se pure in via provvisoria, le attività di rottamazione e di recupero di parti di veicoli a motore in atto al momento dell'entrata in vigore della legge regionale oggetto di contestazione, interferirebbe illegittimamente con il divieto penale sancito dagli artt. 6, primo comma, lettera d), e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), violando così la riserva statale stabilita in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e creando, conseguentemente, una disparità di trattamento in lesione dell'art. 3 della Costituzione.

2. -- La questione è fondata, poichè la disposizione regionale contestata configura una deroga a una previsione di legge statale in materia penale, ponendosi così in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Come ha rilevato il giudice rimettente, l'attività di demolizione di veicoli a motore e di eventuale recupero di parti degli stessi veicoli rientra fra quelle contemplate dall'art. 15 del d.P.R. n. 915 del 1982 e, in forza dell'art. 6, primo comma, lettera d), dello stesso decreto legislativo, può essere compiuta solo a seguito di un provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla competente autorità regionale (oltrechè della licenza comunale prevista dal citato art. 15). In sintonia con la giurisprudenza di merito e della Corte di cassazione, questa Corte ha affermato che tale autorizzazione deve consistere in un provvedimento amministrativo, avente un contenuto espresso di autorizzazione allo svolgimento della particolare fase di smaltimento considerata, di modo che sia resa possibile una verifica di conformità alla legge delle specifiche modalità con le quali viene svolta in concreto l'attività di smaltimento in esame (v. ad esempio sentenze nn. 194 del 1993, 437 e 302 del 1992, 504 del 1991). In mancanza di siffatta autorizzazione, colui che svolge la predetta attività è punibile con l'arresto e l'ammenda, ai sensi dell'art. 25 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982. La disposizione di legge regionale impugnata interferisce indubbiamente con la disciplina statale appena descritta, poichè, in luogo di uno specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione regionale, prevede una generale autorizzazione contenuta nella stessa legge a favore di tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore esercitavano le ricordate attività di rottamazione. Tale previsione, avente un inequivoco significato di sanatoria generalizzata, svuota di ogni sostanza la disciplina penale stabilita per effetto degli artt. 6, 15 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rendendo in effetti lecite condotte che le norme statali considerano penalmente illecite.

Da ciò consegue, come questa Corte ha costantemente affermato (v. ad esempio sentenze nn. 117 del 1991, 309 e 43 del 1990, 370 del 1989), l'evidente violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 1 del 1990.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/06/95.