Ordinanza n. 233 del 1995

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ORDINANZA N.233

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1994 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di libertà controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta illegittimità dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto.

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anzichè settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata; e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 06/06/95.