Ordinanza n. 231 del 1995

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ORDINANZA N.231

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che la Corte di cassazione, premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il procuratore nazionale antimafia ha rigettato l'istanza intesa ad ottenere la modifica della località di soggiorno cautelare con ritorno al luogo di residenza ai sensi della legge 24 luglio 1993, n. 256, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione; che il giudice remittente, richiamando sinteticamente precedenti ordinanze della stessa Corte di cassazione, osserva in primo luogo che la norma impugnata -- che disciplina l'istituto del soggiorno cautelare -- contrasta, da un lato, con gli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza della fattispecie legale, la quale, correlata all'estrema genericità dell'indicazione della condotta, consente al procuratore nazionale antimafia, organo non giurisdizionale, uno spazio di discrezionalità in controllabile; dall'altro, con gli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento del giudice avviene senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa, nonchè con sottrazione del processo al giudice naturale; che, inoltre, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola anche il principio di eguaglianza per la mancata estensione al soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256 del 1993 in ordine alla località di esecuzione del soggiorno obbligato; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 419 del 1994, in ordine alle questioni già poste dalla Corte di cassazione con precedenti ordinanze in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione, ha dichiarato: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 25-quater, primo comma -- nella parte in cui definisce i presupposti di applicazione dell'istituto --, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la formula adoperata dal legislatore consente di interpretare la norma nel senso che la valutazione del procuratore nazionale antimafia debba ancorarsi a fatti e comporta menti oggettivi, che egli ragionevolmente ritenga, sulla base di adeguata motivazione, strumentalmente collegati alla commissione di una o più delle fattispecie criminose tassativamente indicate; b) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater, primo comma, "nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima"; c) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater, quinto comma; che in ordine, poi, all'unica questione nuova, rispetto a quelle già decise con la citata sentenza, prospettata dalla Corte remittente in riferimento all'art. ù3 della Costituzione, la medesima si rivela chiaramente infondata, in quanto, come questa Corte ha osservato nella predetta sentenza n. 419 del 1994, l'istituto del soggiorno cautelare costituisce una vera e propria nuova misura di prevenzione che si aggiunge, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure di prevenzione personali: con la conseguenza che il fatto che l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una località diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a seguito della legge 24 luglio 1993, n. 256, non determina violazione del principio di eguaglianza, costituendo frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma -- nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto --, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con la sentenza n. 419 del 1994;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 419 del 1994;

d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 06/06/95.