Ordinanza n. 229 del 1995

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ORDINANZA N. 229

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Colombo Nerina e il Comune di Milano iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

RITENUTO che nel corso del processo avente per oggetto il ricorso di Colombo Nerina, quale assegnataria di un alloggio di edilizia pubblica, avverso il decreto di "decadenza" dall'assegnazione - emanato dal Comune di Milano in seguito all'accertamento che l'assegnataria non abitava stabilmente e si era allontanata senza previa autorizzazione - il Pretore di Milano, con ordinanza del 20 luglio 1993 (R.O. n. 422 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 16 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del- l'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui impone all'assegnatario la preventiva richiesta di autorizzazione ove debba allontanarsi per un periodo superiore a tre mesi; che il giudice a quo ha premesso che l'assegnataria dell'alloggio non aveva chiesto l'autorizzazione, ma aveva comunicato, su richiesta dell'istituto concedente nell'ambito del procedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio, le ragioni di salute giustificative dell'assenza dall'abitazione; che, secondo la prospettazione del giudice remittente, la necessità - a pena di "decadenza" dall'assegnazione - di una autorizzazione preventiva contrasterebbe con gli artt. 16 e 32 della Costituzione, in quanto il diritto costituzionalmente garantito al movimento e le esigenze personali di estrema urgenza e necessità, quali quelle riconducibili alla salute, troverebbero ostacolo nell'attesa di un'autorizzazione difficilmente ottenibile in tempi brevi; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e, subordinatamente, infondata.

CONSIDERATO che la disposizione di legge impugnata condiziona il godimento di un bene pubblico da parte del cittadino alla circostanza che egli usi effettivamente il bene stesso, allo scopo di garantire la destinazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica alla funzione cui la costruzione dello stesso è finalizzata; che le esigenze di movimento ed altre esigenze di estrema urgenza e necessità, come quelle riconducibili alla salute, possono essere tempestivamente prospettate dall'assegnatario, essendo rilevante ai fini della revoca l'abbandono dell'alloggio per oltre tre mesi senza la richiesta di autorizzazione; che la norma impugnata non può in alcun modo interferire con il diritto di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla salute, non limitando gli spostamenti dell'assegnatario, ma traendo solamente le conseguenze dalla cessazione della relazione continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi; che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 16 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 06/06/95.