Ordinanza n. 224 del 1995

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ORDINANZA N.224

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fallimento S.p.A. Codelfa e S.r.l. Boccaleone 167 iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che, con ordinanza del 6 ottobre 1994, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 67 del r.d.16 marzo 1942, n. 267 (legge Fallimentare), nella parte in cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria nel caso di fallimento successivo ad amministrazione controllata, fa decorrere il periodo di revocabilità degli atti compiuti dal fallito a ritroso dalla data di ammissione alla procedura minore in luogo che da quella di dichiarazione del fallimento.

CONSIDERATO che identica questione, sollevata dallo stesso giudice a quo, è stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 110 del 1995; che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori, che possano giustificare una diversa decisione, la questione deve essere ora dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/06/95.