Ordinanza n. 221 del 1995

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ORDINANZA N.221

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignora mento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche) e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge n. 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Pisacane Giovanni e la s.p.a. Banca Vallone, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che, con ordinanza del 22 febbraio 1994 il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti degli ex dipendenti dello Stato, non chè dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso i medesimi ex dipendenti dello Stato; che, nelle norme denunciate, il Tribunale re mittente -- premesso che il trattamento economico che lo Stato eroga agli ex dipendenti in quiescenza non è più fissato in funzione dei soli bisogni essenziali dei lavoratori, bensì correlato al grado ed alla retribuzione percepita nel momento del collocamento a riposo -- ravvisa una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine alla pignorabilità delle pensioni e delle relative indennità integrative speciali, in raffronto al diverso regime vigente per la pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in costanza di rapporto.

CONSIDERATO che, con ordinanza n. 447 del 1994, questa Corte ha già esaminato questione identica, sollevata dal medesimo giudice a quo, dichiarandola manifestamente infondata; che in detta decisione (richiamando anche la precedente sentenza n. 55 del 1991) si è precisato come non sia, in sè, censurabile, sotto il profilo del principio di eguaglianza, la facoltà del legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione; che tali conclusioni vanno pienamente riconfermate, anche in relazione alla pignorabilità dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che, in quanto componente necessaria del trattamento pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale; che, pertanto, la sollevata questione va di chiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/06/95.