Sentenza n. 219 del 1995

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SENTENZA N. 219

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma negli atti relativi a Ramirez Ospina Pedro iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma - premesso che il cittadino colombiano Ramirez Ospina, tratto in arresto per il reato di introduzione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti e riconosciuto colpevole a seguito di giudizio abbreviato, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, producendo, fra l'altro, l'autocertificazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1990, n. 217, nonchè l'attestazione della autorità consolare competente prevista dal comma 3 del medesimo articolo - ha sollevato (con ordinanza del 1° dicembre 1994) questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, della cit. legge n. 217 del 1990, nella parte in cui stabilisce che il trattamento riservato dalla medesima legge al cittadino italiano si estende anche allo straniero. Il Giudice rimettente - le cui censure riguardano essenzialmente il presupposto reddituale per l'ammissione alla fruizione del beneficio - osserva che il parametro su cui si fonda la condizione di ammissibilità al beneficio è rappresentato dalle generali condizioni di vita in Italia, per come le stesse dinamicamente si evolvono in rapporto alle variazioni che subisce il valore della moneta; parametro, quindi, non trasferibile sic et simpliciter ai cittadini di altri Stati che vivano e producano reddito nelle rispettive nazioni, cosicchè la generalizzata applicabilità agli stranieri della disciplina censurata genera la conseguenza che il limite di reddito che individua la fascia dei non abbienti finisce per risultare del tutto priva di qualsiasi ragion d'essere per quanti risiedano in paesi a più basso tenore di vita, ove quel reddito individua situazioni di elevato benessere, se non, addirittura, di ricchezza. L'art. 3 Cost. sarebbe poi violato - nella prospettazione del giudice rimettente - anche per la oggettiva ed assoluta impossibilità di controllare, da parte dello Stato, l'effettiva sussistenza dei presupposti di reddito che lo straniero si autocertifica e che l'autorità consolare attesta come "non mendace", non sulla base di una verifica, ma semplicemente "per quanto a conoscenza" della autorità medesima (art. 5, comma 3). In via subordinata il giudice rimettente ha altresì sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 217 del 1990, nella parte in cui non stabilisce che l'attestazione dell'autorità consolare competente deve precisare che, sulla base degli accertamenti compiuti, l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo è risultata corrispondente al vero.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo pregiudizialmente che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile perchè la denunciata disparità vede semmai il cittadino italiano discriminato rispetto a quello straniero sicchè sarebbe possibile invocare la parificazione della disciplina soltanto in un giudizio che veda come imputato un cittadino italiano e non già uno straniero. Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la questione di costituzionalità atteso che la differenza di disciplina si giustifica perchè una legge dello Stato italiano non potrebbe mai dare una disciplina dettagliata degli accertamenti demandabili alle autorità di un diverso Stato.

Considerato in diritto

 

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui stabilisce che il trattamento riservato dalla medesima legge al cittadino italiano si estende anche allo straniero, per sospetta violazione del principio di eguaglianza in ragione della disparità di trattamento tra cittadini e stranieri (nonchè tra stranieri appartenenti a Stati diversi) sotto un triplice profilo. Si denuncia da parte del giudice rimettente che ingiustificata mente il limite di reddito per l'accesso del beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene assunto come parametro unico e generalizzato senza tener conto delle diverse condizioni economiche dei paesi di provenienza degli stranieri; inoltre lo straniero versa in una posizione di ingiustificato privilegio perchè lo Stato italiano, che eroga il beneficio, non ha alcuna possibilità di controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti di reddito che lo straniero si autocertifica con una dichiarazione il cui carattere non mendace è attestato dall'autorità consolare soltanto limitatamente a quanto è a sua "conoscenza"; conseguentemente lo straniero, a differenza del cittadino, non potrà mai nè essere assoggettato a sanzione penale per la falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nè mai potrà perdere il beneficio a causa dell'(eventuale) illecito commesso. Inoltre dal medesimo giudice rimettente è stato altresì censurato - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost. - l'art. 5, comma 3, della citata legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui non stabilisce che l'attestazione dell'autorità consolare competente deve precisare che, sulla base degli accertamenti compiuti, l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo è risultata corrispondente al vero, per sospetta violazione sia del principio di eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento tra straniero e cittadino essendo possibile soltanto per quest'ultimo, e non anche per il primo, il controllo dell'effettiva sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al beneficio; sia del principio che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge, mentre nella fattispecie egli è vin colato ad un atto dell'autorità consolare senza poterlo controllare nè sul piano formale, nè su quello sostanziale.

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato atteso che l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole evocata come tertium comparationis, ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata a comparazione (sent. n.62 del 1994, ord. n.401 del 1994). È possibile quindi denunciare le disposizioni censurate (anche) sotto il profilo che accorderebbero una disciplina ingiustificatamente più favorevole allo straniero rispetto al cittadino.

3. Nel merito è infondata la più radicale censura che attinge l'art. 1, comma 6, cit., mentre deve accogliersi la censura, di carattere subordinato, dell'art. 5, comma 3, della medesima legge.

4. - Va preliminarmente rilevato che, ancorchè il giudice rimettente, sia nella questione proposta in via principale, che nel primo profilo della questione posta in via subordinata, evochi l'art. 3 Cost. sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, in realtà l'allegato vizio di incostituzionalità si fonda sull'asserita violazione del principio di ragionevolezza perchè ciò che in sostanza egli denuncia è in radice l'estensione agli stranieri del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, mentre le differenze rimarcate tra la situazione degli uni e quella degli altri sono appunto addotte a dimostrazione dell'irragionevolezza dell'estensione e non già per invocare la parificazione della disciplina. Orbene, nella sua prospettazione più radicale la censura non è fondata perchè anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in particolare in ordine al diritto di difesa (sent. n.10 del 1993), nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti (sent. n. 194 del 1992). Con il disposto del comma 6 dell'art. 1 cit. il legislatore obbedisce a questo imperativo costituzionale, apprestando una disciplina concessiva del beneficio anche allo straniero; disciplina che però non può non tener conto delle peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione reddituale, la quale - al di là del maggiore o minore potere d'acquisto della moneta nei vari paesi, che costituisce differenza fattuale, occasionale e variabile - condiziona l'ammissione al beneficio, sia il relativo accertamento.

5. - Fondata è invece la censura subordinata espressa sempre - come già rilevato - in riferimento al principio di ragionevolezza, la cui violazione è svelata dalla divaricata disciplina della documentazione del presupposto reddituale per l'accesso al beneficio dettata rispettivamente per il cittadino e per lo straniero. Per il cittadino l'art. 5 detta una prescrizione assai rigorosa, che si coniuga con quelle ulteriormente previste dai successivi artt. 6 e 10. Ed infatti il cittadino deve autocertificare la sussistenza delle condizioni reddituali; deve inoltre allegare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi; deve altresì produrre una dichiarazione contenente l'elencazione di tutti i suoi redditi, di qualsiasi fonte ed a prescindere dal loro trattamento fiscale; infine deve indicare anche la sua situazione patrimoniale, accludendo all'istanza una elencazione dei beni immobili e mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale. A questo rigoroso onere documentale si accompagna un'altrettanto rigorosa procedura di controllo perchè copia di tutta la documentazione deve essere inviata all'intendente di finanza, che ne apprezza l'esattezza, eventualmente disponendo la verifica della posizione fiscale dell'istante a mezzo della Guardia di finanza (art. 6 cit.). Ove all'esito di tali accertamenti risulti l'insussistenza del presupposto reddituale, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene revocato (art. 10 cit.). Invece nulla di tutto ciò è previsto per lo straniero. È infatti sufficiente che egli produca l'autocertificazione della sussistenza del requisito reddituale, accompagnata dall'attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, < per quanto a conoscenza> della stessa, l'autocertificazione non è mendace. In particolare la limitazione dell'attestazione di non mendacio della autocertificazione all'eventuale conformità con quanto possa essere a conoscenza dell'autorità consolare da una parte consente in realtà che nessuna verifica sia fatta e d'altra parte priva di ogni elemento di valutazione il giudice chiamato a provvedere (ex art. 6 cit.) sulla base dell'auto certificazione. Ciò svela l'irragionevolezza intrinseca della disciplina dell'onere documentale perchè il legislatore, se da una parte nella sua discrezionalità può individuare in termini analoghi per il cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio, non può però rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualità, meramente ipotetica e casuale, che all'autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto.

6. - L'art. 5, comma 3, cit. va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita la denuncia di violazione anche dell'art. 101, comma 2, Cost.) e la reductio ad legitimitatem può essere operata eliminando dalla disposizione censurata l'inciso < per quanto a conoscenza della predetta autorità>. Per effetto di tale pronunzia l'autorità consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti. Viene così meno il sostanziale vincolo che - dalla sufficienza della conformità dell'autocertificazione a quanto fosse (eventualmente) a conoscenza dell'autorità consolare - derivava per il giudice nazionale per il fatto che l'attestazione di tale mera conformità (in sè non sufficientemente significativa) comportava una sorta di qualificazione legale di genuinità dell'autocertificazione. In conseguenza della presente pronunzia invece - dovendo l'autocertificazione essere in sè non mendace (piuttosto che meramente conforme a quanto eventualmente a conoscenza dell'autorità consolare) - il giudice diviene libero di valutare l'idoneità degli accertamenti eseguiti e la congruità delle risultanze degli stessi rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione al fine di riconoscere o disconoscere il diritto dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) limitatamente alle parole < per quanto a conoscenza della predetta autorità>;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/06/95.