Sentenza n. 217 del 1995

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SENTENZA N. 217

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale della Basilicata riapprovata il 17 gennaio 1995 dal Consiglio regionale, recante: .Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica ed ortopedica di cui al comma 3° dell'art. 57 della Legge 23.12.1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 febbraio 1995, depositato in cancelleria il 13 febbraio 1995 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1995. Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Basilicata (approvata per la seconda volta, dopo il rinvio disposto dal Governo, il 17 gennaio 1995) che disciplina erogazioni di <Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica ed ortopedica di cui al comma 3° dell'art. 57 della Legge 23.12.1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra>. Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 117 della Costituzione, per non essere stati rispettati principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato, quali risultano dall'art. 5, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La legge regionale prevede l'erogazione di prestazioni a favore degli invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra -- quali il premio di buona tenuta protesi (art. 6), la corresponsione di un contributo per usura indumenti (art. 7), l'assistenza alimentare (art. 8), il contributo per protesi dentarie (art. 9), il contributo di permanenza nelle località termali (art. 10) --, ponendo gli oneri che ne derivano (art. 14) a carico della quota del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, assegnata alla Regione. Il ricorrente ritiene che la previsione di queste erogazioni sarebbe in contrasto con la soppressione di ogni forma di assistenza economica, che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale (art. 5, comma 7, della legge n. 407 del 1990). Inoltre sarebbe violato l'art. 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992, che impone alle regioni di far fronte con fondi aggiuntivi propri agli oneri finanziari derivanti da erogazioni di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi stabiliti a livello nazionale.

2. -- Si è costituita nel giudizio la Regione Basilicata, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. La soppressione di ogni forma di assistenza economica a carico del Fondo sanitario nazionale, se non espressamente prevista da leggi dello Stato, non riguarderebbe le prestazioni indicate dalla legge regionale, che troverebbero fondamento nell'art. 57, terzo comma, della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (n. 833 del 1978), diretto a salvaguardare le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra. Neppure sarebbe violato l'art. 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Questa disposizione, ponendo a carico delle regioni gli oneri finanziari derivanti da livelli di assistenza superiori a quelli stabiliti a livello nazionale, tende ad incentivare il contenimento della spesa sanitaria ed a responsabilizzare le regioni nell'utilizzazione e nella gestione delle somme disponibili, ma non vieta di erogare livelli di assistenza superiori, che non comportino richieste di integrazione finanziaria a carico dello Stato. Inoltre gli interventi previsti dalla legge, in quanto diretti a tutelare la salute di particolari categorie di cittadini, evitando l'aggrava mento delle loro infermità, sarebbero sin dall'origine a carico del Fondo sanitario nazionale.

Considerato in diritto

1. -- La questione di legittimità costituzionale investe la legge regionale della Basilicata (approvata dal Consiglio regionale per la seconda volta il 17 gennaio 1995, dopo il rinvio disposto dal Governo per un nuovo esame), che disciplina l'erogazione di prestazioni assistenziali sanitarie a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra. Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale legge sia in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto violerebbe principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato. Prevedendo forme di assistenza economica, sarebbe in contrasto con il divieto (disposto dall'art. 5, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407) di porre a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni non espressamente previste da leggi dello Stato. Erogando livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi sul territorio nazionale stabiliti con il piano sanitario nazionale, contrasterebbe con il principio di autofinanziamento, che vuole le regioni tenute a far fronte direttamente agli oneri finanziari per le prestazioni aggiuntive (art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. -- La questione è fondata. La legge regionale è essenzialmente diretta ad articolare e definire unitariamente le prestazioni, assistenziali e sanitarie, in favore degli invalidi per causa di guerra e delle categorie assimilate, ponendo tutte le prestazioni indistintamente a carico del Fondo sanitario nazionale. Il presupposto dal quale essa muove -- quale risulta sia dal titolo della legge richiamata sia dalla relazione all'iniziale proposta di legge e da quella per il riesame da parte del Consiglio regionale dopo il rinvio disposto dal Governo -- consiste nel considerare le erogazioni economiche previste dalla legge regionale dovute in base all'art. 57, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che, nel contesto dell'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, ha fatto salve le prestazioni specifiche, preventive, protesiche ed ortopediche erogate a favore degli invalidi per causa di guerra. La Regione Basilicata non nega valore di principio alla esclusione (risultante dall'art. 5, comma 7, della legge n. 407 del 1990) della erogazione di ogni forma di assistenza economica a carico del Fondo sanitario nazionale che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato, ma ritiene che le prestazioni attribuite ai beneficiari della legge regionale siano le stesse forme di assistenza erogate dall'Opera nazionale invali di di guerra prima della sua soppressione: tali prestazioni sarebbero salvaguardate, appunto, dall'art. 57 della legge n. 833 del 1978. Questa interpretazione non può essere condivisa. L'art. 57, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, nel far salve le specifiche prestazioni riservate a particolari categorie protette, ha fatto esplicito ed esclusivo riferimento a quelle sanitarie, omettendo qualsiasi richiamo alle altre provvidenze economiche o accessorie, che sono comprese nel diverso ambito dell'assistenza socia le ed i cui oneri non possono ricadere sul Fondo sanitario nazionale. Anche muovendo nella diversa prospettiva che vede le prestazioni previste dalla legge approvata dal Consiglio regionale della Basilicata comprese nell'ambito dell'assistenza sanitaria, egualmente vi sarebbe lesione di un principio vincolante per la legislazione regionale. Le prestazioni previste dalla legge denunciata, nella loro complessiva articolazione, eccedono il livello delle prestazioni sanitarie uniformi e considerano indistinta mente gli oneri che ne derivano, in contrasto con il principio di autofinanziamento, che pone a carico delle regioni gli oneri derivanti da prestazioni di assistenza sanitaria superiori a quelle uniformi stabilite dal piano sanitario nazionale (art. 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992).

Questo principio non riguarda, come vorrebbe la Regione, solo quei livelli superiori di assistenza i cui oneri non siano fronteggiati con la utilizzazione delle somme già assegnate e disponibili, senza la necessità di ulteriori integrazioni statali, giacchè è la stessa quota di finanziamento da attribuire alle regioni ad essere determinata in relazione all'onere per i livelli uniformi di prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale. La violazione di criteri generali e dei principi fissati dalla legislazione statale determina il contrasto della legge denunciata con l'art. 117 della Costituzione. Rimangono peraltro salvaguardate le prestazioni corrispondenti a quelle uni formi a livello nazionale, previste per gli invalidi per causa di guerra ed assimilati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Basilicata, riapprovata dal Consiglio regionale il 17 gennaio 1995, recante: <Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica ed ortopedica di cui al comma 3° dell'art. 57 della Legge 23.12.1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.