Ordinanza n. 212 del 1995

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ORDINANZA N.212

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali); dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL., ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423; dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promossi con due ordinanze emesse il 12 novembre 1993 e il 14 gennaio 1994 dalla Corte dei conti, I Sezione giurisdizionale, nei giudizi di responsabilità promossi dal Procuratore Generale nei confronti di Zanoni Emilio ed altri e di Contestabile Fausto ed altri, iscritte ai nn. 183 e 772 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994 e 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Contestabile Fausto ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che, con ordinanza del 12 novembre 1993 (Registro ordinanze n. 183 del 1994), emessa nel corso di un giudizio di responsabilità contro Emilio Zanoni ed altri, amministratori del Comune di Cremona, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453; che, a giudizio del remittente, le norme impugnate nell'escludere o, quantomeno, nel limitare la trasmissibilità agli eredi della responsabilità del loro dante causa si porrebbero in contrasto, oltre che con l'art. 3 della Costituzione, anche con l'art. 97 della Costituzione, non apparendo conformi al principio di buon andamento dell'amministrazione disposizioni, come quelle impugnate, che consentono un ingiustificato esonero da responsabilità con danno per l'erario, oppure, come nella fattispecie, fanno discendere (non per mera accidentalità, ma per una precisa scelta) dalla morte di uno dei corresponsabili in solido un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili; che con altra ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 (Registro ordinanze n. 772 del 1994) nel corso di un giudizio di responsabilità contro Contestabile Fausto ed altri, amministratori del Comune di Pornassio (Imperia), la Corte dei conti ha nuovamente sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno 1990, n. 142; dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423); dell'art. 3, comma 1, del decreto- legge 15 novembre 1993, n. 453; nonchè dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; che il remittente ha lamentato violazione: -- dell'art. 3 della Costituzione, "per disparità di trattamento fra eredi di amministratori e dipendenti pubblici e quelli privati", nonchè fra "creditori degli amministratori e dipendenti pubblici e altri creditori"; -- dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'"imparzialità" e del "buon andamento", per l' "indubbia incoerenza nell'assetto organizzativo dello Stato-persona" provocato dalla previsione di questo "ingiustificato esonero da responsabilità"; -- dell'art. 24 della Costituzione, per il "sostanziale sacrificio al diritto di difesa giudiziale delle ragioni dello Stato-persona"; che nel primo giudizio nessuna parte si è costituita, mentre nel secondo si sono costituite le parti private, rappresentate e difese dagli avvocati Guido Romanelli e Giuliano Gallanti, chiedendo una declaratoria di infondatezza della questione.

CONSIDERATO che i giudizi, concernenti le medesime disposizioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che la questione di legittimità costituzionale, per risultare ammissibile, esige la puntuale individuazione, da parte del giudice a quo, della disposizione da applicare alla fattispecie sottoposta al suo esame, onde consentire alla Corte le valutazioni di sua competenza anche in ordine alla rilevanza della questione, così come proposta dal remittente; che entrambe le ordinanze in epigrafe, denunciando le varie disposizioni che, in tempi successivi, hanno disciplinato la materia, non hanno tuttavia individuato quella, fra di esse, specificamente applicabile, in base ai principi di diritto intertemporale, nei giudizi a quibus; che, pertanto, le questioni, nei termini in cui vengono prospettate, vanno dichiarate manifestamente inammissibili per incerta individuazione della norma applicabile alla fattispecie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali); dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL., ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423 e dell'art. 3, comma 1, del decreto- legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata dalla Corte dei conti -- I Sezione giurisdizionale -- in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con ordinanza del 12 novembre 1993; b) dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento del le autonomie locali); dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL., ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423; dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); nonchè dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata dalla Corte dei conti -- I Sezione giurisdizionale -- con ordinanza del 14 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.