Sentenza n. 190 del 1995

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SENTENZA N.190

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fantini Antonio e l'INPS iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S. contro Antonio Fantini per la restituzione della somma di L. 8.445.728 indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione speciale per il periodo 1 luglio 1987-15 luglio 1988, il Pretore di Viterbo, con ordinanza in data 1 agosto 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione, in caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato, sia sospesa per la durata del rapporto anziché perduta definitivamente.

Ad avviso del giudice rimettente, la normativa denunciata si porrebbe in contrasto: a) col principio di eguaglianza, perché prevede la perdita definitiva del diritto all'indennità sia in caso di rioccupazione stabile sia in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato, benché si tratti di situazioni diverse; b) con l'art. 4 della Costituzione, perché induce il disoccupato a rifiutare offerte di lavoro a tempo determinato al fine di evitare la perdita dell'indennità di disoccupazione per un periodo più lungo della durata dell'occupazione temporanea; c) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché per un periodo più o meno lungo (nel caso di specie nove mesi) il disoccupato viene privato di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita; d) con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché il probabile rifiuto da parte del disoccupato delle occasioni di lavoro di breve durata si traduce in un mancato risparmio per l'I.N.P.S.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, l'Istituto osserva che in base ai principi fondamentali della materia (fissati dagli artt. 52, 54 e 55 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270) la rioccupazione non determina la cessazione dello stato di disoccupazione, con perdita conseguente del diritto all'indennità, solo se contenuta in limiti di tempo e di modo molto ristretti, entro i quali il caso di specie non è riconducibile.

Quanto all'art. 4 della Costituzione, la temporaneità dell'occupazione disponibile non è per sé sola, almeno in ogni caso, giustificato motivo di rifuto dell'offerta.

Considerazioni analoghe valgono ad escludere anche i dubbi di costituzionalità riferentisi agli artt. 38 e 97 della Costituzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, l'interveniente rileva che il ricorrente, fruitore dell'indennità di disoccupazione speciale, ha svolto attività di lavoro a tempo determinato per un periodo di tre mesi, e ciò, facendo venir meno lo stato di disoccupato qualificato dalle particolari condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968, ha prodotto la decadenza dal diritto all'indennità speciale, salvo il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione qualora, cessato il lavoro temporaneo, ne sussistano i requisiti.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, <nella parte in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione speciale in caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato possa essere sospesa per la durata del rapporto, anzichè essere perduta>.

L'effetto della perdita definitiva dell'indennità speciale, lamentato dal giudice rimettente, è determinato dal rinvio, di sposto dalla prima delle disposizioni impugnate, alle norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione, e quindi all'art. 52 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, secondo cui <l'assicurato cesserà dal percepire l'indennità... b) quando abbia trovato nuova occupazione>.

2. - La questione non è fondata.

L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio a quo) presuppone, come l'indennità ordinaria, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del citato regolamento del 1924, nessuno dei quali ricorre nella specie.

Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione e, con esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente corrisposto a questo titolo.

Tale conseguenza è fondata precisamente sull'art. 38 Cost., e ciò esclude anche la violazione degli altri parametri costituzionali addotti dal giudice rimettente.

Nel caso di rioccupazione con contratto a termine, ancorchè alle dipendenze di un'impresa industriale, il ripristino del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 non è possibile, perchè esso presuppone la cessazione per licenziamento di un rapporto di lavoro, immediatamente precedente, a carattere continuativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/05/95.