Ordinanza n. 181 del 1995

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ORDINANZA N.181

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1993 dal Pretore di Modena, sezione distaccata di Carpi, nel procedimento penale a carico di Raimondi Franco, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia- Romagna.

RITENUTO che nel corso del procedimento penale nei confronti di Raimondi Franco, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver modificato, senza concessione, la destinazione d'uso di alcuni locali del sottotetto di un immobile di proprietà trasformandoli in autonomo appartamento, il Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi - ha sollevato, con ordinanza del 28 maggio 1993 (R.O. n. 611 del 1993), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui richiede il rilascio della concessione per il mutamento di destinazione d'uso, senza opere, da uno all'altro dei raggruppamenti di categoria individuati nel medesimo art. 2, comma 1"; che il giudice remittente, qualificata la fattispecie concreta quale mutamento da funzione di servizio a funzione abitativa, la riconduce alla norma regionale che prevede obbligatoriamente la concessione e che, inoltre, lo stesso giudice ipotizza l'applicazione della norma incriminatrice statale stante la "lata formula" dell'"esecuzione di lavori in assenza della concessione" (art. 20, lett. b), l. n. 47 del 1985); che, in relazione all'art. 117 della Costituzione, la questione è prospettata per il contrasto con i principi fissati dalla normativa statale nell'art. 25 della legge n. 47 del 1985, sia perchè è prevista la concessione per la modifica di destinazione d'uso senza opere, sia perchè è soppressa ogni possibilità di scelta da parte dei Comuni, laddove la normativa statale richiederebbe la mera autorizzazione e solo per ambiti del territorio comunale determinati dagli strumenti urbanistici, nel contesto di criteri e modalità previsti dalle leggi regionali; che, soprattutto, ad avviso del giudice a quo, dalla norma regionale che prevede la concessione per la modifica di destinazione d'uso senza opere discenderebbe la rilevanza penale di un fatto che per la legislazione dello Stato non costituisce reato, con conseguente violazione dell'art. 25 del la Costituzione, che pone la riserva della legge statale in materia penale; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione; che, in prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha depositato una memoria nella quale si mette in luce la sopravvenienza, sia nella legislazione regionale che nella legislazione statale interposta, di nuove norme rilevanti nel caso in esame.

CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono intervenute nuove norme contenute: a) nella legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), il cui art. 16, comma 2, ha sostituito la norma impugnata, escludendo la concessione per il mutamento di destinazione d'uso; b) nel decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che, all'art. 8, comma 12, ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; che, in relazione alle menzionate modifiche legislative, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare se, alla luce della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/05/95.