Ordinanza n. 166 del 1995

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ORDINANZA N.166

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Enrico Rolle ed altri, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che il Pretore di Roma, sezione di staccata di Tivoli, con ordinanza emessa il 24 dicembre 1994 nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), ritenendo che questa disposizione comporterebbe la sostanziale depenalizzazione degli scarichi che superano i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge (con la residua rilevanza penale, sanzionata con la sola ammenda, della condotta di chi supera la soglia di inquinamento fissata al 20% dei valori tabellari); che viene denunciato il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra le diverse ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976, giacchè resterebbero punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda le violazioni meno gravi, mentre sarebbe sostanzialmente depenalizzato il supera mento dei limiti tabellari da parte di uno scarico produttivo, sanzionato solo in caso di superamento di una determinata soglia di inquinamento; che sarebbero violati anche gli artt. 10 e 11 della Costituzione, per il contrasto con le più rigorose direttive comunitarie; che la norma denunciata, in quanto introdotta e reiterata con un decreto-legge, si porrebbe in contrasto con il principio di riserva di legge in materia penale in violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione; che, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, non sarebbe salvaguardato il diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre; che la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel processo principale, giacchè applicando la norma denunciata la condotta degli imputati non avrebbe più rilevanza penale; che nel giudizio dinanzi alla Corte è inter venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione.

CONSIDERATO che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato convertito in legge entro il termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie generale, del 16 gennaio 1995); che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che il decreto-legge n. 629 del 1994 non contiene il denunciato art. 4, secondo comma, nè altra disposizione con il contenuto normativo descritto dal giudice rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.