Ordinanza n. 151 del 1995

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.151

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), come modificato dall'art. 18 della legge della stessa Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"), promossi con le ordinanze emesse il 4 e 5 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ed il 28 settembre 1994 dal Pretore di Padova rispettivamente iscritte ai nn. 462 e 463 del registro ordinanze 1993 ed al n. 785 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

RITENUTO che nel corso del procedimento penale nei confronti di Bigon Mario e Bigon Remo, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con ordinanza del 4 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dalla legge della medesima Regione 11 marzo 1986, n. 9, nella parte in cui prevede la liceità di abitare o occupare un immobile previa semplice presentazione della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità e in presenza del silenzio - assenso del sindaco che matura trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta (R.O. n. 462 del 1993); che il giudice a quo espone che gli imputati hanno proposto opposizione contro il decreto penale che li aveva condannati alla pena di lire 100.000 di ammenda per avere violato - occupando un'abitazione di loro proprietà in assenza di certificato di abitabilità - l'art. 221 del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, e che gli stessi imputati nell'atto di opposizione hanno richiamato il disposto dell'art. 90 della legge regionale n. 61 del 1985, come modificato dalla legge della Regione Veneto n. 9 del 1986 nella parte in cui, dopo aver premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilità - previo accertamento della conformità alle prescrizioni igienico sanitarie - specifica che lo stesso sindaco "è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta del certificato" e che trascorso inutilmente detto periodo l'istanza si intende accolta; che nell'ordinanza si osserva che gli imputati nel giudizio a quo hanno prodotto documentazione dalla quale si evince che, al momento dell'accertamento del fatto contestato, il termine richiamato era ampiamente decorso senza che il sindaco avesse adottato alcuna determinazione, e che le norme regionali in questione hanno effettivamente introdotto l'istituto del silenzio - assenso, in contrasto con quanto prevede l'art. 221 del testo unico citato, che richiede - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - il rilascio di una autorizzazione espressa, la cui assenza è penalmente sanzionata; che, pertanto, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata determina una disparità di trattamento tra chi abiti od occupi un immobile nella Regione Veneto e chi realizzi lo stesso comportamento altrove, risultando lesiva della competenza statale in materia penale, in violazione de gli artt. 3, 25, comma 2, e 117 della Costituzione; che con un'altra ordinanza del 5 maggio 1993, di contenuto identico alla precedente, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale (R.O. n. 463 del 1993); che nel corso del procedimento penale a carico di Costamagna Sandra, imputata del reato di cui all'art. 221 del r.d. n. 1265 del 1934, anche il Pretore di Padova, con ordinanza del 28 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge della Regione Veneto n. 61 del 1985, nella parte in cui prevede il silenzio - assenso in relazione al rilascio da parte del sindaco del certificato di abitabilità (R.O. n. 785 del 1994); che il giudice remittente, dopo aver rilevato che anche nella fattispecie in esame il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso era decorso senza che il sindaco avesse assunto alcuna determinazione sull'istanza presentata dall'imputata, osserva che con la previsione del silenzio-assenso la Regione Veneto ha introdotto una causa di non punibilità o di estinzione del reato non prevista dal legislatore statale, violando il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento che si viene in tal modo a creare nei confronti dei cittadini residenti in altre Regioni, nonchè l'art. 117 Cost.; che in tutti i giudizi ha spiegato intervento la Regione Veneto, depositando memorie per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata.

CONSIDERATO che nelle tre richiamate ordinanze di rimessione viene impugnata la medesima disposizione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica ordinanza; che l'art. 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, contenente il "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità', di collaudo statico e di iscrizione al catasto", entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 1995, ha espressamente abrogato l'art. 221, primo comma, del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265 e che l'art. 4, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 425 del 1994 ha introdotto una specifica procedura di silenzio-assenso nella disciplina statale relativa al rilascio dello stesso certificato; che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata con le richiamate ordinanze di rimessione vanno restituiti ai giudici remittenti, perchè valutino il permanere della rilevanza della stessa questione alla stregua delle norme statali sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti di giudizi, ordina la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona e al Pretore di Padova degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 3, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 18 della legge della stessa Regione 11 marzo 1986, n. 9, rispettivamente sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, e, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 05/05/95.