Ordinanza n. 146 del 1995

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ORDINANZA N. 146

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Emilia Romagna, notificati il 7 ottobre 1994 e il 28 novembre 1994, e della Regione Toscana, notificati il 6 ottobre 1994 e il 6 dicembre 1994, depositati in cancelleria rispettivamente l'11 ottobre 1994 e il 5 dicembre 1994, nonchè il 13 ottobre 1994 e il 15 dicembre 1994 ed iscritti ai nn. 68, 84, 69 e 87 del registro ricorsi 1994.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che con distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della Costituzione; che la norma sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale prevede che il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) consegni le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro, Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, il quale per la valorizzazione del patrimonio dell'ente soppresso può avvalersi delle norme in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato; che le medesime Regioni hanno promosso, con altri due ricorsi, analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del successivo decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT); che questa disposizione stabilisce il trasferimento delle partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso EAGAT al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, che, di concerto con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione delle partecipazioni azionarie dell'EAGAT, tenuto conto dell'importanza delle aziende per l'economia generale, come pure degli interessi turistici e locali; che nei ricorsi viene denunciata la sottrazione delle aziende termali alla competenza delle regioni ed alla loro destinazione strumentale allo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio sanitario nazionale; che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dalla Regione Emilia-Romagna iscritto al n. 84 del 1994 del registro ricorsi, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni.

CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia, giacchè le questioni presentano profili analoghi o comunque connessi; che i decreti-legge 7 settembre 1994, n. 528 e 7 novembre 1994, n. 617 non sono stati convertiti in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si vedano i comunicati rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 dell'8 novembre 1994 e n. 5 del 7 gennaio 1995); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (9 marzo 1995, n. 64) non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

CesareMIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.