ORDINANZA
N. 132
ANNO 1995
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE, Presidente
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Giuliano
VASSALLI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
-
Prof. Fernando
SANTOSUOSSO
-
Avv. Massimo
VARI
-
Dott. Cesare
RUPERTO
-
Dott. Riccardo
CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75
della legge della Regione Trentino- Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in
relazione all'art. 18, primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi
regionali per la elezione del Consiglio regionale), promosso con ordinanza
emessa il 7 maggio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso
Visto l'atto di intervento
del Presidente del
RITENUTO che il giudice per le indagini
preliminari presso
CONSIDERATO che il petitum
della questione, così come sollevata dal giudice remittente, è chiaramente
volto a rendere più gravi, mediante un intervento di questa Corte, le sanzioni previste
per il reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di candidati alla
elezione del Consiglio regionale; che una siffatta pronuncia va al di là dei
poteri spettanti a questa Corte, essendole preclusa dal fondamentale ed
inderogabile principio di stretta legalità dei reati e delle pene, il quale
vieta qualsiasi intervento volto all'aggravamento di una pena prevista in
astratto dal legislatore (v. sent. 3 marzo 1988,
n. 249); che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione all'art. 18, primo comma, della stessa
legge (T.U. delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale),
sollevata, in riferimento all' art. 3 della Costituzione, ed agli artt. 4 e 23
dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal giudice per le indagini
preliminari presso
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
05/04/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 14/04/95.