Ordinanza n. 118 del 1995

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ORDINANZA N. 118

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dai Signori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con ricorso depositato il 29 marzo 1995 ed iscritto al n. 53 del registro ammissibilità conflitti.

udito nella Camera di Consiglio del 6 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

RITENUTO che con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo 1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, quali promotori e presentatori dei referendum abrogativi di varie disposizioni previste in materia di disciplina del commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esponendo che il decreto legge 20 marzo 1995, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie" ed il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali nonchè per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995", risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale spettanti al comitato promotore dei suddetti referendum, in violazione dell'art. 75 della Costituzione; che i ricorrenti, richiamando le decisioni della Corte che hanno riconosciuto la legittimazione attiva del comitato dei promotori del referendum, chiedono che la Corte costituzionale, dichiarata l'ammissibilità del conflitto, accolga il ricorso e annulli, previa sospensiva, il decreto legge 20 marzo 1995, n. 83 ed il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a decidere preliminarmente con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", con riferimento alla presenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni; che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, - come questa Corte ha più volte affermato ( v. ordd. n. 17 del 1978; 1 e 2 del 1979) - va riconosciuta al comitato dei promotori del referendum abrogativo la legittimazione attiva a sollevare conflitto di attribuzione, dal momento che la frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 Cost. in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, è, in virtù delle funzioni ad essa attribuite e garantite, assimilabile ad un potere dello Stato, mentre, in questa sede, la competenza a dichiarare la volontà dei firmatari della richiesta va riferita ai promotori e presentatori della richiesta stessa; che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, e nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione al provvedimento 22 marzo 1995; che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il conflitto attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo, deducendo i ricorrenti la lesione delle attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti ai promotori dello stesso nello svolgimento della campagna referendaria ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352; che, in questa fase delibativa, il ricorso va dichiarato ammissibile nei confronti del Governo, salva e impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo alla ammissibilità; che il ricorso stesso va dichiarato inammissibile nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, stante la palese inidoneità dell'atto in relazione al quale il conflitto viene sollevato - atto che si riferisce alla tornata elettorale del 23 aprile 1995 e che non è destinato a incidere sotto alcun profilo nella disciplina della campagna referendaria - a ledere la sfera di attribuzioni dei ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio, dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, dai promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi con le sentenze di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995; dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.