Ordinanza n. 112 del 1995

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ORDINANZA N. 112

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze emesse il 10 dicembre e il 19 novembre 1993 dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, nei procedimenti penali a carico di Battaglioli Luciano ed altro, e di Ghizzani Alfredo ed altro, iscritte ai nn. 85 e 86 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che il Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con due ordinanze -emesse, l'una, il 10 dicembre 1993 (R.O. n. 85 del 1994), nel procedimento penale a carico di Battaglioli Luciano e Ferrari Giorgio e, l'altra, il 19 novembre 1993 (R.O. n. 86 del 1994), nel procedimento penale a carico di Ghizzani Alfredo e Borrini Angelo- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili, per la mancata conversione del decreto-legge denunciato e, comunque, infondate.

CONSIDERATO che le ordinanze sottopongono alla Corte identiche questioni e, pertanto, debbono essere riunite e trattate congiuntamente; che il decreto-legge n. 454 del 1993 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, serie generale, del 15 gennaio 1994; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto- legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.