ORDINANZA
N. 112
ANNO 1995
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE, Presidente
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Giuliano
VASSALLI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
-
Prof. Fernando
SANTOSUOSSO
-
Avv. Massimo
VARI
-
Dott. Cesare
RUPERTO
-
Dott. Riccardo
CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimitą costituzionale degli artt. 1
e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze emesse il 10
dicembre e il 19 novembre 1993 dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San
Miniato, nei procedimenti penali a carico di Battaglioli
Luciano ed altro, e di Ghizzani Alfredo ed altro,
iscritte ai nn. 85 e 86 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del
22 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che il Pretore di Pisa, sezione
distaccata di San Miniato, con due ordinanze -emesse, l'una, il 10 dicembre
1993 (R.O. n. 85 del 1994),
nel procedimento penale a carico di Battaglioli
Luciano e Ferrari Giorgio e, l'altra, il 19 novembre 1993 (R.O.
n. 86 del 1994), nel procedimento penale a carico di Ghizzani
Alfredo e Borrini Angelo- ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimitą
costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454
(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); che, in
entrambi i giudizi, č intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni vengano dichiarate inammissibili, per la mancata conversione del
decreto-legge denunciato e, comunque, infondate.
CONSIDERATO che le ordinanze sottopongono
alla Corte identiche questioni e, pertanto, debbono
essere riunite e trattate congiuntamente; che il decreto-legge n. 454 del 1993
non č stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, serie generale, del 15 gennaio 1994; che, pertanto, in
conformitą alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la
manifesta inammissibilitą della questione.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilitą
della questione di legittimitą costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-
legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della
Costituzione, dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con le
ordinanze in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 aprile
1995.