Ordinanza n. 96 del 1995

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ORDINANZA N. 96

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gianluca Michelini, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento penale a carico di Gianluca Michelini, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare, il giudice adito per l'emissione del decreto penale di condanna sia un organo collegiale che comprenda, con funzione di giudice, un militare, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale; che il giudice rimettente ritiene che la mancanza della componente militare nel giudizio per decreto, affidato al solo giudice professionale, determini un'ingiustificata disparità di trattamento degli imputati giudicati con questo rito, che rimarrebbero privi di una valutazione più specifica degli aspetti di vita militare, nonchè la violazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, intendendosi questo principio come comprensivo, tra l'altro, dell'idoneità e della specializzazione del giudice; che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

CONSIDERATO che il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 459 del codice di procedura penale, che prevede esclusivamente i casi in cui è ammesso il procedimento per decreto, delinea i poteri del giudice per le indagini preliminari in ordine alla richiesta del pubblico ministero ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario, composizione che si vorrebbe per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare non già monocratica bensì collegiale e mista; che, pertanto, la disposizione denunciata è coinvolta impropriamente nel giudizio di legittimità costituzionale e la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; che, peraltro, una questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449), concernente la composizione del giudice per le indagini preliminari nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato, è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 460 del 1994.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/03/95.