ORDINANZA N. 93
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Antonio BALDASSARRE
Giudici
Prof. Vincenzo
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431 - rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 - (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata di Schio - nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed altra, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), nella parte in cui prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla c.d. legge Galasso - ha l'obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato; che, ad avviso del pretore remittente, la norma censurata violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: anzitutto perchè precluderebbe al giudice qualsiasi valutazione delle determinazioni che - in ordine alla medesima vicenda - hanno legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali a vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione, di pianificazione e gestione del territorio; in secondo luogo perchè assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato regime punitivo in quanto, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie per l'ottenimento della sanatoria, verrebbe comunque sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative sugli effetti delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria: è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che modifica l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico (legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del 1939) o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art. 7, sedicesimo comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24, ha disposto la non applicabilità del citato secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto"; che pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè verifichi la rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative.
LA CORTE COSTITUZIONALE
P.Q.M.
ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio -.