ORDINANZA N. 90

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Antonio BALDASSARRE

Giudici

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale, così come modificato dall'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 222, che ha convertito il decreto legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti), promossi con due ordinanze emesse il 12 aprile 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nei procedimenti riuniti di sorveglianza nei confronti di Bergamo Ciro e di Moscaritolo Michelangelo, iscritte ai nn. 526 e 527 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 n. 3 del codice penale, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se deve avere luogo nei confronti di persona affetta da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale; che a tal proposito il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto "la malattia continuerà a sussistere e la pena detentiva di fatto resterà sospesa sine die", con effetto asseritamente "deflagrante rispetto alla sistematicità dell'ordinamento e alla razionalità dell'intero sistema", giacchè qualunque reato commetta la persona che ha ottenuto il differimento dell'esecuzione della pena "vi è la certezza che nessuna sanzione penale potrà essere eseguita nei suoi confronti"; che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedi mento; che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione del tutto analoga, ne ha dichiarato la non fondatezza (v. sentenza n. 70 del 1994) osservando, fra l'altro, che, dovendosi porre a fonda mento della nuova ipotesi di differimento della esecuzione della pena "l'esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare consorzio carcerario", ne deriva che la liberazione del condannato non può "ritenersi frutto di una scelta arbitraria" così come neppure può affermarsi "che la liberazione stessa integri, sempre e comunque, un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela collettiva", giacchè non è la pena differita in quanto tale "a determinare una situazione di pericolo, ma, semmai, la carenza di adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato, posto in libertà, commetta nuovi reati"; e che, pertanto, non adducendo le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

P.Q.M.

riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3 del codice penale, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze in epigrafe.