Ordinanza n. 75 del 1995

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ORDINANZA N. 75

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (recte: n. 825) (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 46 dello stesso d.P.R. n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte dirette di Chioggia contro Bregolin Raffaella ed altri iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1994 (R.O. n. 585 del 1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia -nella controversia fra Bregolin Raffaella ed altri e l'Amministrazione delle finanze- ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 821 (recte: 9 ottobre 1971, n. 825) e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, "nella parte in cui non viene fatta distinzione alcuna, quanto alla sanzione, tra l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e quella di dichiarazione regolarmente presentata e non sottoscritta";

b) dell'art. 46 del menzionato d.P.R. nella parte in cui prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "trattamenti sanzionatori diversificati per il sostituto d'imposta rispetto ad altre categorie di contribuenti per la identica irregolarità formale";

che, nel giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nell'atto d'intervento, ha chiesto che vengano dichiarate inammissibili le questioni relative all'art. 10, numero 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed infondata la questione relativa all'art. 47, mentre, nella memoria successivamente depositata, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo, per nuovo esame della rilevanza delle questioni stesse, alla luce della sopravvenuta legge 27 luglio 1994, n. 473, di conversione del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330.

CONSIDERATO che, nella controversia pendente innanzi al giudice a quo, nella quale si discute delle sanzioni irrogabili al sostituto di imposta che abbia presentato, per l'anno 1982, dichiarazione non sottoscritta, occorre aver riguardo all'art. 8, terzo comma, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, che prevede la sottoscrizione "a pena di nullità";

che, peraltro, l'art. 1, comma 9-quater del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha disposto, ad integrazione del predetto terzo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973, che "la nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente";

che, in relazione alla intervenuta modifica legislativa della disposizione sopra menzionata, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza della modifica stessa sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/95.

Ugo SPAGNOLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/03/95.