Ordinanza n. 65 del 1995

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ORDINANZA N. 65

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 577 (recte n. 537) (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bordignon Maria iscritta al n. 556 del registro ordinanza 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che nel corso di un procedimento di appello promosso dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a Maria Bordignon, titolare di pensione diretta ridotta all'importo a calcolo e di pensione di riversibilità integrata al minimo fino al 31 dicembre 1984 , il diritto alla riliquidazione della prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983 , il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 18 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. perchè "l'importo del trattamento non più integrabile dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 463 del 1983 rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita", non potendosi addurre a giustificazione della riduzione del trattamento pensionistico al di sotto di tale livello "esigenze economiche o finanziarie di enti pubblici", col che il principio di ragionevolezza "verrebbe fatto riposare non già sull'impero della ragione, bensì sulla ragione dell'impero".

CONSIDERATO che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, è già stata decisa da questa Corte, nel senso della parziale fondatezza, con sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma 22, e dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del d.l. n. 463 del 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 1994 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/95.

Ugo SPAGNOLI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/02/95.