Sentenza n. 64 del 1995

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SENTENZA N. 64

 

ANNO 1995

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-        Avv. Mauro FERRI

 

-        Prof. Luigi MENGONI

 

-        Prof. Enzo CHELI

 

-        Dott. Renato GRANATA

 

-        Prof. Giuliano VASSALLI

 

-        Prof. Francesco GUIZZI

 

-        Prof. Cesare MIRABELLI

 

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-        Avv. Massimo VARI

 

-        Dott. Cesare RUPERTO

 

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata il 6 agosto 1994 dall'Assemblea regionale, avente per oggetto "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 16 agosto 1994, depositato in cancelleria il 25 agosto 1994 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1994.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

 

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso del 25 agosto 1994, ha impugnato gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670, approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994 - recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994.

 

Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici" -, deducendo la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione nonchè degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

 

L'articolo 16 della delibera in questione prevede la cessione da parte dell'Ente minerario siciliano (EMS), ad un prezzo anche simbolico, della quota di partecipazione di maggioranza nella I.S.A.F. S.p.A., in liquidazione, a condizione che congiuntamente si proceda alla dismissione della quota posseduta dalla Enichem-Agricoltura, che non ci siano oneri fiscali e spese per l'EMS, che gli immobili siano vincolati per almeno dieci anni alla stessa attività produttiva.

 

Inoltre, la norma impugnata autorizza L'EMS a concorrere con l'Enichem-Agricoltura per il ripiano delle passività entro il limite di 7 miliardi, nonchè ad agevolare la ripresa dell'attività produttiva con un contributo a fondo perduto entro il limite di 15 miliardi.

 

Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche secondo canoni di economicità, risultando irragionevole la previsione, da un lato, della partecipazione al risanamento finanziario, e, dall'altro, della cessione dell'azienda a titolo gratuito. La disposizione contrasterebbe, inoltre, con l'art. 81, quarto comma, Cost., non contenendo alcuna indicazione delle risorse con cui far fronte all'onere finanziario previsto.

 

L'articolo 19 della stessa delibera legislativa prevede, a sua volta, l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse - entro la data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 - da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, nei cui confronti sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o avviata la liquidazione coatta amministrativa, con facoltà di rivalsa della Regione nei confronti della cooperativa debitrice.

 

Il Commissario dello Stato, premesso che la norma ripropone, con modifiche, l'art. 2 della delibera legislativa n. 675, approvata dall'Assemblea il 10 maggio 1994, anch'essa impugnata, richiama le motivazioni del precedente ricorso e ribadisce il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

 

2. È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per sostenere l'infondatezza del ricorso.

 

In riferimento ad entrambi gli articoli impugnati, la Regione, dopo aver messo in evidenza che le censure attengono al merito della scelta del legislatore, sottolinea che il giudizio sul buon andamento, in larga misura coincidente con quello di ragionevolezza, può incidere sulla discrezionalità del legislatore solo sotto il profilo della "arbitrarietà" o della "manifesta irragionevolezza".

 

In particolare, con riferimento all'articolo 19, la Regione rileva le differenze con l'art. 2 della delibera legislativa n. 675 del 10 maggio 1994 e pone in risalto che il legislatore regionale ha affiancato il proprio intervento a quello dello Stato, integrando quest'ultimo, nel rispetto degli articoli 14 e 17 dello Statuto.

 

3. Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30 settembre 1994 è stata pubblicata la legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994.

 

Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici". La legge è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione degli artt. 16 e 19, oggetto della presente impugnativa.

 

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 la difesa della Regione ha depositato la Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 ("Provvedimenti in favore delle cooperative agricole"), che all'art. 1 "abroga" l'art. 19 della delibera legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, nonchè la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 39 ("Interventi per la ripresa produttiva della I.S.A.F. di Gela"), che all'art. 1 "abroga" l'articolo 16 della stessa delibera legislativa.

 

Entrambe le parti hanno, di conseguenza, richiesto che sia dichiarata cassata la materia del contendere.

 

Considerato in diritto

 

1. Oggetto del ricorso in esame, proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, sono gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 ago sto 1994, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994.

 

Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici". Ad avviso del ricorrente, l'art. 16 violerebbe gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, mentre l'art. 19 risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonchè con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

 

2. Come richiamato nelle premesse di fatto, il Presidente della Regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che, nel recepire la delibera legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, ha omesso le disposizioni impugnate. Successivamente la Regione siciliana, nel regolare nuovamente la materia, ha provveduto, con le leggi n. 37 e n. 39 del 10 ottobre 1994, ad "abrogare" le stesse disposizioni.

 

Tali disposizioni non hanno, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico nè sono più in grado di produrne, in ragione della loro mancata promulgazione e della successiva "abrogazione" operata con le leggi regionali n. 37 e n. 39 del 1994.

 

In conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo le sentt. 466 e 470 del 1994) va, quindi, accolta la richiesta delle parti e dichiarata cessata la materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/95.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 24/02/95.