SENTENZA N. 59
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI, Presidente
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Giuliano
VASSALLI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
-
Prof. Fernando
SANTOSUOSSO
-
Avv. Massimo
VARI
-
Dott. Cesare
RUPERTO
-
Dott. Riccardo
CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1993 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di
Maiorca Carmelo ed altri, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8
febbraio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
1. Il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3, 21 e 76 della Costituzione.
2. Il giudice remittente riferisce che,
nel caso sottoposto al suo esame, il pubblico ministero, a chiusura delle
indagini preliminari, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale
instaurato nei confronti di alcuni indiziati del reato previsto dall'art. 684
del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)
in quanto ritiene che gli stessi abbiano legittimamente esercitato il
diritto-dovere di cronaca.
Ma, ad avviso del G.I.P., poiché
l'avvenuta pubblicazione a mezzo stampa di alcuni passi di registrazioni
telefoniche integra un'ipotesi di "pubblicazione parziale" (vietata
dall'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, quando avvenga,
come nel caso di specie, prima della sentenza di primo grado), è preliminare ad
ogni statuizione di merito - ed assume per ci stesso rilevanza - la verifica
della legittimità costituzionale della norma, essendo evidente l'inconfigurabilit a carico degli indiziati del reato
previsto dall'art. 684 del codice penale qualora il fatto loro ascritto non
possa essere vietato dalla legge ordinaria.
3. Ora, prosegue il remittente, a fronte
del divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il
dibattimento (anteriormente alla sentenza di primo grado), l'ultimo comma dello
stesso art. 114 dispone che "
sempre consentita la pubblicazione del
contenuto di atti non coperti da segreto".
Se quindi, espone il giudice a quo, la
pubblicazione del contenuto degli atti del processo penale costituisce (con il
solo limite di quelli coperti da segreto) un fatto non soltanto privo di offensività ma, anzi, espressione di una funzione
costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione, allora,
sussistendo fondamentali connotati di parità, eguale dovrebbe essere il
trattamento da riservare a quella pubblicazione "parziale" di atti
del fascicolo per il dibattimento, la cui divulgazione a mezzo della stampa
null'altro può aggiungere alla conoscenza derivabile da una esauriente notizia
del loro contenuto.
4. La norma in esame, inoltre,
risulterebbe anche non rispettosa della legge di delega, la cui direttiva n.
71, mentre impone il divieto di pubblicazione per gli atti coperti dal segreto
e per altri atti specificamente indicati (diversi da quelli destinati al
fascicolo per il dibattimento), non lo prevede per gli atti del fascicolo per
il dibattimentale.
5. Lo stesso criterio discretivo, infine,
tra l'illecito e il consentito, in quanto fondato sulla enunciazione di una
distinzione concettuale ontologicamente incerta tra "pubblicazione
parziale" e "pubblicazione del contenuto" di atti, non sembra al
remittente un parametro ragionevole di distinzione; gli effetti della
pubblicazione di una notizia, pi che dal dato formale della divulgazione di una
parte dell'atto del processo che la documenta, possono scaturire - a suo avviso
- dal suo intrinseco valore informativo e da circostanze specifiche.
6. E' intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La difesa del Governo osserva che la
direttiva n. 71 della legge di delega non esclude specificamente gli atti del
fascicolo per il dibattimento ma semplicemente non li menziona; per cui, in
base alla costante giurisprudenza della Corte, non può che concludersi che il
legislatore delegato, pur tenuto conto del necessario rispetto dei criteri e
dei principi della delega, non è sfornito di discrezionalità nel modo di
esercizio della delegazione e che, quindi, costituisce legittimo esercizio di
tale potere anche l'estensione ad altri casi della disciplina prevista nella
legge delega quando sussista l'eadem ratio. Non vi sarebbe, poi, dubbio sulla esistenza della
stessa ragione di legge che assiste i divieti temporanei previsti dalla
direttiva n. 71, anche per gli atti del dibattimento prima della pronuncia del
giudice di primo grado: le ragioni, infatti, non sarebbero solo quelle che, esemplificativamente, enuncia nella sua ordinanza il
remittente, ma anche altre rivolte ad evitare turbative alla fase decisoria del
processo di primo grado.
Ancor meno convincenti, ad avviso
dell'Avvocatura, sarebbero le ulteriori censure avanzate, in riferimento agli
artt. 3 e 21 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di
trattamento e della lesione della libertà di stampa.
Ben nota essendo la scelta legislativa
del codice di procedura penale del 1988 in ordine alla distinzione tra
contenuto dell'atto e atto stesso, e la sensibile novità apportata rispetto
alla soluzione che era alla base dell'art. 164 del codice di procedura penale
del 1930, ad avviso dell'Avvocatura il G.I.P. di Siracusa censura una soluzione
legislativa in termini che non appaiono ammissibili alla luce degli
insegnamenti della Corte. Si dedurrebbe, infatti, l'esistenza di una situazione
di illegittimità non dal confronto tra due realtà normativamente delineate, ma
dalla comparazione tra una fattispecie che il legislatore ha considerato
(pubblicazione di un atto, riprodotto in tutto o in parte o richiamato
testualmente) e una condotta (pubblicazione del contenuto dell'atto, lecita se
effettuata nei termini evidenziati nell'ordinanza di rimessione) facendo leva
su distorsioni che derivano da aspetti patologici, che scaturiscono dal talento
professionale di certo giornalismo giudiziario il quale, attraverso l'uso
sapiente di tecniche narrative e di idonei espedienti espositivi perviene
talora a risultati al limite della liceità, per quanto attiene il divieto in
esame.
Il constatato rischio di una diffusa
elusione del divieto di pubblicazione dell'atto attraverso una riproduzione
attenta del suo contenuto non sarebbe, in conclusione, ragione tale da
rovesciare la validità delle considerazioni espresse nella relazione
illustrativa al progetto preliminare del codice di procedura penale, quanto
alla formazione del convincimento del giudice.
Infine, l'Avvocatura sottolinea che la
norma impugnata non tutela solo la genuinità dell'opinione del giudicante ma,
andando oltre le stesse iniziali intenzioni del legislatore, consente di
prevenire che nel corso del giudizio la notizia processuale pubblicata acquisti
un anticipato ed inopportuno crisma di ufficialità.
Considerato in diritto
1. Il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Siracusa solleva, in riferimento agli artt.
3, 21 e 76 della Costituzione, _7 questione di legittimità costituzionale
dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
vieta la pubblicazione - anche parziale - degli atti del fascicolo per il
dibattimento fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
2. Il remittente, dopo aver premesso che
a fronte del detto divieto l'ultimo comma del medesimo art. 114 dispone che
"
sempre consentita la pubblicazione del
contenuto di atti non coperti da segreto", ritiene che il citato terzo
comma, oltre a porre una irragionevole ed ontologicamente incerta distinzione
tra "pubblicazione di atti" (vietata) e "pubblicazione del
contenuto di atti" (lecita), realizzi una ingiustificata disparità di
trattamento tra due situazioni sostanzialmente assimilabili, violi il principio
della libertà di stampa sancito dall'art. 21 della Costituzione, e, infine, si
ponga in contrasto con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega 16
febbraio 1987 n. 81, la quale non prevede alcun divieto di pubblicazione degli
atti del fascicolo per il dibattimento.
3. Sotto quest'ultimo ed assorbente
profilo la questione è fondata.
Nel dare riconoscimento alle esigenze di
trasparenza e di controllo sociale sullo svolgimento della vicenda processuale,
e quindi nel contemperare interessi di giustizia ed interessi dell'informazione
- entrambi costituzionalmente rilevanti - il legislatore delegante ha operato
una scelta ben precisa.
I primi due periodi della direttiva n.
71 delineano un sistema in cui "su tutti gli atti compiuti dalla polizia
giudiziaria e dal pubblico ministero" è posto sia l'obbligo del segreto
che il divieto di pubblicazione fino a quando i medesimi "non possono
essere conosciuti dall'imputato" (recte:
indagato).
Da questa chiara enunciazione può
evincersi che, nell'intento del legislatore delegante, i limiti alla divulgabilità degli atti di indagine preliminare si
collegano inequivocabilmente alle esigenze investigative, operando al fine di
scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini a causa di una anticipata
conoscenza delle stesse da parte della persona indagata.
Dal terzo periodo della citata direttiva
può trarsi la conferma di tale obiettivo nelle intenzioni del legislatore
delegante; viene, infatti, riconosciuto al pubblico ministero l'ulteriore
potere di vietare "la pubblicazione di atti non pi coperti dal segreto
...", ma detto potere è vincolato al "tempo strettamente necessario
ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse [indagini]".
4. Ci posto, è evidente che tali divieti
di divulgazione, in quanto funzionalmente riferiti alle indagini preliminari,
non possono che essere rivolti agli atti nella disponibilità del pubblico ministero
per l'ovvio motivo che non esiste un fascicolo per il dibattimento fintantoché
non si sarà deciso se il dibattimento dovrà o meno essere celebrato. Non solo:
in nessun punto della direttiva n. 71 è contemplato un divieto di pubblicazione
di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento; anzi, proprio ove la
direttiva considera esplicitamente il meccanismo del doppio fascicolo (parte
quarta), è previsto un divieto di pubblicazione per i soli "atti
depositati a norma del numero 58", cioè per quelli contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero.
5. Gli stessi compilatori del codice
riconoscono il riferimento esclusivo della delega al fascicolo del pubblico
ministero (v. Relazione al progetto preliminare), ma osservano che soltanto
alla fine delle indagini preliminari si ha la formazione del fascicolo del
pubblico ministero, e che pertanto "non è facile, n opportuno operare
distinzioni rispetto al divieto di pubblicazione nell'ambito degli atti delle
indagini preliminari".
L'argomento ha scarso rilievo non solo
perché - come si è visto - la delega distingue, imponendo il divieto di
pubblicazione soltanto sugli atti del fascicolo del pubblico ministero, ma,
perché, in ogni caso, può valere solamente riguardo alla fase delle indagini
preliminari, non certo per il dibattimento, fase durante la quale sono ormai
esaurite quelle esigenze di tutela delle indagini che giustificavano il divieto
stesso.
E infatti il protrarre il divieto di
pubblicazione del fascicolo del pubblico ministero anche oltre il termine delle
indagini, durante il dibattimento, ha, nei principi fondamentali dettati dalla
legge di delega, ben altro fondamento, in quanto è funzionale ad evitare una
distorsione delle regole dibattimentali, ove il giudice formasse il suo
convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in
mancanza del suddetto divieto, potrebbe conoscere completamente per via
extraprocessuale attraverso i mezzi d'informazione.
6. Ma se questa è la ratio
del divieto relativo alla divulgabilità degli atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pur dopo che ne è cessato
l'obbligo del segreto, ne consegue la sua totale inapplicabilità a quanto
contenuto nel fascicolo per il dibattimento, per definizione concernente gli
atti che il giudice deve - invece - conoscere.
Non si può, evidentemente, sostenere che
la pubblicabilità di un atto viene esclusa per
evitare che, attraverso mezzi di informazione, giunga a conoscenza del giudice
nel cui fascicolo processuale l'atto è inserito.
Come in dottrina è stato osservato, se
si considera che nel fascicolo per il dibattimento sono inseriti anche gli atti
di prova non rinviabili, ed assunti nella fase predibattimentale
ex art. 467 del codice di procedura penale, si arriva all'assurdo di un divieto
di pubblicazione diretto ad evitare che il giudice conosca atti da lui stesso
compiuti.
7. In conclusione: in raffronto a quanto
contemplato nella direttiva n. 71 della legge di delega, il legislatore
delegato ha certamente introdotto al terzo comma dell'art. 114 un ulteriore
divieto (riferito al fascicolo per il dibattimento), rispetto a quello relativo
al fascicolo del pubblico ministero. L'analiticità con cui il delegante ha
inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti - evidentemente
indicativa del rifiuto di introdurne ulteriori, in rispetto del principio
sancito dall'art. 21 della Costituzione - impedisce che in sede di attuazione
il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato, tanto pi ove si
consideri che le motivazioni addotte per giustificarlo (corretta formazione del
convincimento del giudice) non possono ragionevolmente riferirsi alla
pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento,
concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale nella
parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il
dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle
parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado, e di quelli".
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 febbraio 1995.
Ugo SPAGNOLI, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 febbraio
1995.