Ordinanza n. 21 del 1995

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ORDINANZA N. 21

 

ANNO 1995

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

-        Prof. Gabriele PESCATORE - Prof. Antonio BALDASSARRE "

 

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-        Avv. Mauro FERRI

 

-        Prof. Luigi MENGONI

 

-        Prof. Enzo CHELI

 

-        Dott. Renato GRANATA

 

-        Prof. Giuliano VASSALLI

 

-        Prof. Francesco GUIZZI

 

-        Prof. Cesare MIRABELLI

 

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-        Avv. Massimo VARI

 

-        Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1994 ed iscritto al n. 51 del registro ammissibilità conflitti.

 

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994, il Giudice relatore Enzo Cheli.

 

RITENUTO che con ricorso depositato in data 26 ottobre 1994,la Corte dei conti, in persona del suo Presidente - in attuazione della determinazione n. 135/9 del 12 agosto 1993 adottata dalla stessa Corte, Sezione del controllo sugli atti del Governo - ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione "alla sottrazione del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 n. 242632 al controllo preventivo della Corte dei conti, concretatasi nell'omesso invio dell'originale del provvedimento, in violazione dell'art. 100, comma 2, Cost. e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 1993 e dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993; al connesso comportamento del Governo, consistente nella modifica dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993, in violazione sia dell'art. 77, comma 2, che dell'art. 100, comma 2, Cost.; alla connessa illegittimità costituzionale - sotto

 

vari profili, e in subordine - degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1, della legge n. 20 del 1994, per violazione degli artt. 77, commi 2 e 3, e 100, comma 2, Cost.";

 

che la ricorrente chiede a questa Corte di voler dichiarare: "a) che spetta alla Corte dei conti, Sezione di controllo sugli atti del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, previa, se necessaria, la proposizione, dinanzi a se stessa, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, e dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, per violazione dell'art. 100, comma 2, Cost.; b) che, ai sensi degli artt. 77, comma 2, e 100, comma 2, Cost:, non spetta al Governo il potere di sostituire l'art. 7, comma 10, del decreto legge n. 232 del 1993 con l'art. 7, comma 10, dei decreti-legge n. 359 e 453 del 1993; c) in subordine alla richiesta sub b), nella contestata ipotesi che si qualificasse la legge n. 20 del 1994 come legge di conversione, dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 13 e 8 comma 1, della legge n. 20 del 1994 per violazione dell'art. 77, comma 3, Cost.".

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953 n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere con ordinanza in Camera di consiglio, senza contraddittorio, se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso articolo;

 

che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, va riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la legittimazione a sollevare il conflitto, dal momento che tale funzione, per quanto ausiliare, risulta caratterizzata dalla piena autonomia dell'organo investito del suo esercizio (v. sent. 406 del 1989);

 

che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione del fatto che il comportamento del Ministro del Tesoro, oggetto di censura, è inteso riferito alla responsabilità collegiale del Governo connessa all'interpretazione dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, nonchè all'adozione del nuovo testo di tale articolo da parte dei decreti-legge 14 settembre 1993,n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453;

 

che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso denuncia la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto riferita al potere di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo spettante alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 100, comma 2, della Costituzione;

 

che, pertanto, in questa fase delibativa, il ricorso va dichiarato ammissibile, salva e impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo all'ammissibilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti contro il Governo della Repubblica;

 

dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 gennaio 1995.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.