Ordinanza n. 487 del 1994

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ORDINANZA N. 487

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e l'INPS, iscritta al n.539 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

 

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Giuliana Spulzaro e altra contro l'INPS, il Pretore di Verona, con ordinanza del 23 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1959, n.153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque anni per le donne;

 

che, ad avviso del giudice rimettente, la questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e 503 del 1991, concernenti prepensionamenti nel settore siderurgico;

 

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

 

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 345 del 1994.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed al tre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/12/94.