Ordinanza n. 473 del 1994

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ORDINANZA N. 473

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo

 

Giudici

 

Prof. Gabriele

 

Avv. Ugo

 

Prof. Antonio

 

Prof. Vincenzo

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano

 

Prof. Cesare

 

Prof. Fernando

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 12 maggio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (n.3 ordinanze) e l'8 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritte rispettivamente ai nn. 155, 156, 204 e 192 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 17, 16, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di costituzione di Falletti Simone nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

 

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Falletti Simone avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta operata dall'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni "per accessione invertita in seguito a procedura ablatoria abortita, rivalutazione ed interessi", la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione (R.O. n. 155 del 1994);

 

che, secondo il remittente, "la tassazione dell'indennità di occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonchè di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime (commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991)" contrasterebbe con l'art. 53, in relazione all'art. 3, della Costituzione, in quanto verrebbe a colpire somme che "non rappresentano ricchezza nuova, nè plusvalore, ma un semplice ristoro a fronte dello spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato";

 

che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 53, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sarebbe inciso, altresì, sotto il profilo della non attualità della capacità contributiva presa in considerazione, riferendosi il prelievo a situazioni già esaurite;

 

che, secondo il giudice remittente, la tassazione delle indennità di espropriazione di terreni agricoli comporterebbe una violazione dell'art.42, terzo comma, e dell'art. 3 della Costituzione, comprimendo il parziale ristoro del sacrificio, imposto nell'interesse generale, del diritto di proprietà del privato;

 

che le medesime questioni sono sollevate con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse, nella stessa data, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, una nel giudizio sul ricorso proposto da Arena Saveria e Arena Annunziata avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta operata dall'I.A.C.P. "sulle somme corrisposte a titolo di acconto del risarcimento danni per l'espropriazione di un'area" (R.O. n. 156 del 1994), l'altra nel giudizio sul ricorso proposto da Melissari Rosetta avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta del pari operata dall'I.A.C.P. "sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per l'espropriazione di un'area" di proprietà della medesima (R.O. n.204 del 1994);

 

che, in tutti e tre i giudizi, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'irrilevanza di talune delle questioni sollevate e chiedendo, conclusivamente, che le questioni stesse siano dichiarate inammissibili ovvero rigettate;

 

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 155 del 1994 si è costituita la parte privata, sostenendo l'irrilevanza delle questioni, giacchè il "momento genetico" dei crediti di cui si controverte nel giudizio a quo si situerebbe anteriormente alla data del 31 dicembre 1988, e chiedendo, in subordine, l'accoglimento delle medesime;

 

che, con ordinanza emessa nel giudizio sui ricorsi riuniti proposti da Cunzolo Giuseppe avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Salerno in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta di cui all'art.11, comma 9, della legge n. 413 del 1991, pagata su somme percepite in conseguenza di cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione, la Commissione tributaria di primo grado di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della Costituzione, del predetto art. 11, comma 9, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano "alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore degli immobili non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili" (R.O. n. 192 del 1994);

 

che il giudice a quo ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, in ragione della retroattività della norma che colpisce una capacità contributiva non più attuale, non riscontrandosi la preesistenza di un altro tributo riguardante il medesimo presupposto;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rinviando agli atti di intervento relativi ai giudizi già decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 1994;

 

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o comunque analoghe e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;

 

che, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 dicembre 1991, n.413, sollevate con le tre identiche ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (R.O. nn. 155, 156 e 204 del 1994), dalla motivazione delle ordinanze medesime non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, tali da consentire di valutare la riconducibilità delle stesse alle varie norme sospettate di incostituzionalità e quindi di apprezzare la rilevanza delle questioni sollevate;

 

che, pertanto, esse devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., in ultimo, sentenza n. 199 del 1994; ordinanza n. 384 del 1993);

 

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Salerno (R.O. n. 192 del 1994), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte con la sentenza n. 315 del 1994, che l'ha dichiarata infondata, affermando che la retroattività conferita dall'art.11, comma 9, della legge n. 413 del 1991, alla norma sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non contrasta con il principio della permanenza della capacità contributiva, se si tiene conto della prevedibilità dell'imposta e del breve lasso di tempo entro il quale tale retroattività è destinata ad operare;

 

che, con l'ordinanza in questione, non risultano introdotti profili ed argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione;

 

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Massimo VARI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/12/1994.