Sentenza n. 467 del 1994

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SENTENZA N. 467

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n.647 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Leotta Sebastiano ed altri, di Catelli Giovanni ed altri, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi gli avvocati Claudio Schwarzenberg per Leotta Sebastiano ed altri, Ruggero Frascaroli per Catelli Giovanni ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di alcuni giudizi riuniti, promossi da ufficiali dell'Arma dei carabinieri, tutti appartenenti al ruolo ad esaurimento, che avevano impugnato i provvedimenti con i quali l' Amministrazione aveva respinto le loro richieste dirette ad ottenere il passaggio nel ruolo speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del predetto decreto legislativo che, non prevedendo per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento la possibilità di transitare nel nuovo ruolo speciale, riserverebbe loro un trattamento discriminatorio, in violazione del principio di eguaglianza, sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, sia nei riguardi degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di altre forze armate.

Il giudice a quo ricorda che, anteriormente alla nuova normativa recata dal decreto legislativo n. 117, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge di delega 28 febbraio 1992 n. 217, esistevano per l'Arma dei carabinieri solo due ruoli: il primo, formato dagli ufficiali provenienti dall'accademia e da quelli di complemento che, parimenti ai sottufficiali in s.p.e., avevano superato l'apposito concorso di ufficiali in servizio permanente; ed il secondo, denominato "ad esaurimento", costituito dai restanti ufficiali di complemento raffermati, che non avevano scelto la via del concorso o che, pur avendovi partecipato, non lo avevano superato.

Secondo la nuova disciplina, invece, sono previsti tre ruoli: il primo, denominato "normale", cui accedono soltanto i provenienti dall'accademia (art. 2); il secondo, denominato "speciale", (art. 8) ed il terzo, denominato "tecnico" (art.15).

In particolare, per quanto riguarda la formazione del ruolo speciale, gli artt. 9-12 prevedono un duplice accesso: o mediante concorso per titoli ed esami, per gli ufficiali subalterni di complemento e i marescialli e i brigadieri muniti di specifici titoli, o, mediante trasferimento a do manda, per gli ufficiali già appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente.

L'art. 12, che detta le modalità di iscrizione nel ruolo speciale in sede di prima costituzione, prevede l'iscrizione in detto ruolo soltanto dei ufficiali provenienti dai corsi d'accademia e dai sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. (n.1) nonchè degli ufficiali provenienti dal complemento e parimenti già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e.(n.2).

Tale normativa non prevede, pertanto, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente la possibilità di transitare nel ruolo speciale nè a domanda, nè previo superamento di un concorso.

Ciò premesso, il giudice rimettente osserva che la legislazione che si è succeduta negli ultimi anni (leggi nn.574 del 1980, 224 del 1986 e 404 del 1990) ha conferito agli ufficiali del ruolo ad esaurimento una posizione, sotto molti aspetti, omogenea a quella propria degli ufficiali in servizio permanente, secondo una linea di tendenza verso la parificazione delle due categorie di personale, di tal chè non si giustificherebbe l'omessa previsione, solo per gli ufficiali dei carabinieri del ruolo ad esaurimento, di qualsiasi meccanismo di inquadramento nel nuovo ruolo speciale.

Inoltre detti ufficiali sarebbero discriminati anche rispetto agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di altre forze armate (esercito e marina), per i quali sarebbe invece previsto un meccanismo di accesso al rispettivo ruolo speciale sulla base della sola anzianità di servizio (leggi nn. 1622 del 1962, 1414 del 1964 e 626 del 1975).

2.- Si sono costituiti in giudizio alcuni de gli originari ricorrenti nei giudizi a quibus, per sostenere la fondatezza della questione, rappresentando anch'essi la progressiva omogeneizzazione tra le due categorie di ufficiali che si è avuta per effetto delle leggi che si sono susseguite.

3.- Si sono costituiti, altresì, i controinteressati nei giudizi principali, tutti già appartenenti al ruolo (unico) dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, i quali, avendo presentato domanda di transito nel ruolo speciale di nuova istituzione e temendo la "saturazione" dei posti disponibili, in caso di accoglimento delle impugnative promosse dagli ufficiali dell'altra categoria, sostengono l'infondatezza della questione, contestando l'asserita e indimostrata omogeneizzazione dei ruoli, che sono invece restati sempre ben distinti, anche per la diversa qualificazione del rispettivo personale.

4.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiara inammissibile o, in subordine, infondata.

5.- In prossimità dell'udienza, tutte le parti hanno presentato memorie per illustrare più diffusamente le rispettive tesi.

In particolare, i controinteressati nei giudizi a quibus hanno eccepito la inammissibilità della questione per irrilevanza, dal momento che gli originari ricorrenti avevano impugnato i provvedimenti di diniego della loro istanza di transitare nel ruolo speciale "ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117"; disposizione, questa, che attiene, in via transitoria, alla "costituzione iniziale del ruolo speciale" con il trasferimento di un numero determinato di ufficiali "già appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri", là dove la norma impugnata reca la disciplina "a regime" per gli ufficiali del ruolo speciale.

Dal canto loro, gli originari ricorrenti (tutti appartenenti al ruolo ad esaurimento) hanno eccepito che le controparti non hanno titolo a costituirsi nel presente giudizio per carenza di interesse, in quanto gli stessi, provenienti dal precedente ruolo in servizio permanente, sarebbero già immessi nel ruolo speciale.

A sua volta l'Avvocatura generale dello Stato, sostiene la inammissibilità della questione, in quanto rivolta ad ottenere una pronuncia additiva "non logicamente necessitata".

Considerato in diritto

1.- É stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art.9 del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che detta disposizione sarebbe illegittima perchè, nell'istituire il ruolo speciale degli ufficiali dei Carabinieri, non prevede che ad esso possano accedere gli ufficiali dell'Arma iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio permanente. Ciò configurerebbe un contrasto con il principio di uguaglianza sia rispetto agli altri ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, sia rispetto agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre forze armate.

2.- La questione, come eccepito da una delle parti private costituite in giudizio, è inammissibile.

La disposizione impugnata, infatti, riguarda la disciplina a regime per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri, indicando le categorie di militari che possono accedere a detto ruolo. Senonchè, come si rileva dalla stessa ordinanza di rinvio, la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da ufficiali di carabinieri del ruolo ad esaurimento, che si erano visti respingere la domanda per transitare nel ruolo speciale - ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo medesimo - in occasione della costituzione iniziale di detto ruolo.

Pur muovendo da tale premessa, tuttavia, il giudice a quo, omettendo fra l'altro ogni motivazione sul punto, sostiene che "ai fini del decidere, ... assume rilevanza la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del D.lgs. 24 marzo 1993, n. 117", una disposizione questa contenente norme di cui invece il giudice rimettente, in base a quel che risulta dall'ordinanza di rinvio, non deve fare applicazione ai fini della definizione del giudizio di merito, essendo la disciplina relativa alla prima costituzione del ruolo speciale contenuta in altri articoli dello stesso testo normativo che non sono stati impugnati; onde l'irrilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/12/94.