Ordinanza n.375 del 1994

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ORDINANZA N. 375

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, del codice di procedura penale, pro mosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1993 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Griggio Luciano ed altri, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514, e 567, secondo comma, "nella parte in cui non prevedono che il Pretore, quale giudice del dibattimento, possa acquisire e prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, qualora tale cognizione sia necessaria ai fini di dichiarare la nullità di un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e utilizzabile nel dibattimento";

che, nel sollevare la questione, il remittente si duole di non poter prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, nella sua interezza, al fine di accertare se nella fase delle indagini preliminari, allorquando è stato compiuto un accerta mento tecnico non ripetibile senza dare avviso al difensore degli attuali imputati, costoro fossero già identificabili come autori del fatto contestato anche se ancora non formalmente iscritti nel registro degli indagati;

che, sotto il profilo della rilevanza, il re mittente ritiene che l'impossibilità di procedere a tale controllo non consenta di valutare l'eccezione sollevata dal difensore degli imputati circa la nullità dell'atto di indagine compiuto in violazione dei diritti della difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che nel provvedimento di rimessione a questa Corte il Pretore di Padova non chiarisce affatto i motivi in base ai quali egli non sarebbe in grado, sulla scorta degli atti in suo possesso, ovvero avvalendosi dei mezzi previsti dagli artt. 496 e segg. per l'istruzione dibatti mentale, di valutare l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, mentre lo stesso Pretore, con ordinanza del 7 gennaio 1993, (espressamente richiamata nel provvedimento di rimessione) aveva già ritenuto che tale accertamento potesse compiersi "attraverso l'esame dell'autore dell'informativa";

che tale soluzione risulta poi immotivatamente abbandonata nel prosieguo del dibattimento, giacchè il remittente ritiene ora, contraddicendo il proprio precedente provvedimento, che solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero possa consentirgli di decidere sull'eccezione;

che la sollevata questione appare, allo stato, chiaramente priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, essendo previsti dall'Ordinamento mezzi ordinari e sufficienti a compiere l'accerta mento necessario per valutare l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, 491, secondo comma, 493, 511, 514 e 567, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/10/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.