Ordinanza n.352 del 1994

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ORDINANZA N. 352

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Are Maria Antonia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Are Maria Antonia e l'I.N.A.I.L., relativamente alla spettanza a favore della prima della cosiddetta rendita superstiti, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 16 novembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede un termine di decadenza di novanta giorni per la proposizione della domanda di rendita in favore dei superstiti quando la morte sopraggiunga in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita per inabilità permanente;

che a parere del giudice a quo la disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per disparità di trattamento, non supportata da alcuna ragionevole giustificazione, rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art. 112, primo comma, del testo unico, ed in quanto verrebbe ad essere sacrificato il diritto individuale di natura previdenziale a favore dei superstiti;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., concludendo nel senso della manifesta infondatezza e dell'irrilevanza della questione, senza indicare alcun motivo a sostegno di tale richiesta.

Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 14 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 Luglio 1994.