Ordinanza n.351 del 1994

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 351

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Benedittis Mario ed altri contro il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed altro, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero per i beni culturali ed ambientali hanno chiesto, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati), agli ex combattenti (e categorie equiparate), e il conseguente computo di detta anzianità nella determinazione della retribuzione, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che non ricorreva nella specie il divieto di applicazione per più di una volta dei benefici combattentistici, stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), circoscritto soltanto all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori anzianità previste dalla legge n. 336 del 1970 in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale con il conseguente riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già in godimento;

che il TAR del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di costituzionalità di detta norma, come rilevante, in quanto il ricorso andrebbe accolto, in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa , se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n.336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;

che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perchè - non diversamente da quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993 - essa avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio;

che nel nostro caso la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, in un arco di tempo ampio e consistente;

che la sostituzione del legislatore all'interprete (giudice) attraverso l'emanazione di una disposizione simulata come interpretativa, ma in realtà abrogativa con efficacia retroattiva, sarebbe viziata dalla illegittimità, perchè interferirebbe nell'esercizio delle funzioni attribuite a un altro potere costituzionale (onde si potrebbe parlare di uno sviamento strumentale della funzione legislativa);

che la norma impugnata, inoltre, violerebbe anche il principio (peraltro non assoluto) in virtù del quale la legge deve disporre solo per l'avvenire (art. 11 delle preleggi), in tal modo frustrando l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella certezza giuridica (sentt. n.255 del 1990, 822 del 1988 e 349 del 1985);

che facendo ricorso ad una legge- provvedimento, la quale, pur non abrogando ex tunc un diritto già riconosciuto, di fatto lo svuota del suo contenuto, il legislatore, oltre a violare i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e imparzialità, avrebbe altresì violato i principi di buon andamento dell'amministrazione e di pienezza della tutela giurisdizionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione prospettata.

Considerato che la questione ha già formato oggetto dell'attenzione della Corte, che l'ha di chiarata non fondata con la sentenza n. 153 del 1994 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 299 del 1994;

che, non risultando nuovi profili, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 Luglio 1994.