Ordinanza n.328 del 1994

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ORDINANZA N. 328

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 novembre ed il 21 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza sui ricorsi proposti da Turano Salvatore e Gentile Rizieri contro l'Intendenza di finanza di Cosenza, iscritte ai nn. 147 e 148 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 novembre 1993, la Commissione tributaria di primo grado di Cosenza, sul ricorso proposto da Turano Salvatore contro l'Intendenza di finanza di Cosenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni "nella parte in cui sottopone a tassazione l'indennità di previdenza liquidata ai medici dall' ENPAM limitatamente alla quota relativa ai versamenti a carico degli stessi; nella parte in cui non prevede ulteriori deduzioni in rapporto agli anni di lavoro, cui è correlato l'importo dell'indennità liquidata; nella parte in cui prevede un diverso criterio di determinazione dell'aliquota impositiva rispetto a quello applicabile all'indennità del lavoratore dipendente";

che il remittente sostiene che l'indennità di cui alla norma impugnata avrebbe la stessa natura di quella percepita, ai sensi del precedente art.17, dai lavoratori dipendenti, per cui ad essa andrebbero estesi i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.178 del 1986, violandosi, in caso contrario, il principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti e autonomi in materia di capacità contributiva e prospettandosi, sotto tale profilo, anche la violazione dell'art. 35, primo comma, della Costituzione;

che identica questione è stata sollevata dalla stessa Commissione tributaria con ordinanza emessa in data 21 settembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1994) sul ricorso proposto da Gentile Rizieri contro l'Intendenza di finanza di Cosenza;

che, in entrambi i giudizi, si è costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto identica a quella decisa nel senso della infondatezza con la sentenza n. 50 del 1994.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ne ha dichiarato la infondatezza, sostenendo che la diversità degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità di cui agli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 porta a ritenere insussistente la denunciata disparità di trattamento (sent. n. 50 del 1994);

che, per le stesse ragioni, non può ritenersi violato neppure l'ulteriore parametro dell'art. 35, primo comma, della Costituzione, relativo alla tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni;

che, pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 Luglio 1994.