Ordinanza n.320 del 1994

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ORDINANZA N. 320

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE Presidente

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Padovan Luciano, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore, Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico di Padovan Luciano, imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n.47, per aver fatto installare, in qualità di proprietario - committente, in assenza di con cessione edilizia, un serbatoio per gas di petrolio liquefatto su piattaforma in cemento, e relativa recinzione in rete metallica, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 (R.O. n. 712 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 116 della Costituzione, e all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;

che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 178 del 1994, e, quindi, manifestamente infondata con ordinanze nn. 200 e 216 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli- Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 116 della Costituzione, ed all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 Luglio 1994.