Sentenza n.318 del 1994

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SENTENZA N. 318

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 - rectius: art. 1 sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modif. del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) -, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal Pretore di Vicenza - Sezione distaccata di Schio - nel procedimento penale a carico di Dorigato Giacomino, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. Il Pretore di Vicenza - Sez. distaccata di Schio - nel corso del procedimento penale a carico di Dorigato Giacomino, imputato, tra l'altro, del reato di cui agli artt. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eseguito opere edilizie in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico senza essere in possesso di concessione edilizia e di autorizzazione ambientale, con ordinanza del 4 novembre 1993 (R.O. n. 785 del 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (recteius, dell'art. 1 sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

Il Pretore premette che, nel corso del dibattimento, l'imputato ha prodotto copia della concessione in sanatoria, nonchè un provvedimento dell'amministrazione provinciale che, ai sensi dell'art. 15 della legge n.1497 del 1939, ha irrogato una sanzione pecuniaria senza ordinare la rimessione in pristino.

A norma del secondo comma dell'art. 1 sexies impugnato, prosegue l'ordinanza, il giudice ha l'obbligo, in caso di riscontrata violazione alla c.d. legge Galasso, di ordinare, con la sentenza di condanna, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, con esclusione di ogni valutazione delle determinazioni che, in ordine alla medesima vicenda, hanno legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali, a vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione, pianificazione e gestione del territorio.

In tal modo, si sottoporrebbe ad un ingiustificato regime punitivo l'imputato, che, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie per l'ottenimento di una sanatoria, sarebbe comunque sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice.

Il Pretore si fa carico della sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 1993, che ha dichiarato infondata altra questione di costituzionalità della medesima norma, ma rileva che in quel caso il parametro alla cui stregua è stata compiuta la verifica di costituzionalità era l'art.97 della Costituzione. In questo caso, invece, si tratta del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, sotto il profilo del divieto di uguale trattamento di situazioni disomogenee.

Nè sembra al giudice remittente sufficiente, per sottrarre la norma censurata al sospetto di illegittimità, il riferimento, operato dalla Corte in occasione di precedenti pronunce, alla congruità e ragionevolezza della disciplina complessiva della c.d. legge Galasso per il suo palese carattere interinale, posto che tale normativa, pur introdotta con decreto-legge, è ormai consolidata e che comunque, nel giudizio a quo, l'imputato non potrebbe trarre alcun giovamento da un eventuale, tardivo intervento del legislatore.

2. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, richiamandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1992, che ha ritenuto non irragionevole la disciplina sanzionatoria di cui all'art.1 sexies della legge n. 431 del 1985, nonchè all'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla norma in questione e, comunque, alla considerazione che la obbligatorietà della misura ripristinatoria de qua rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa.

Considerato in diritto

1. Il Pretore di Vicenza - Sez. distaccata di Schio - ha impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 1 sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. Tale norma prevede l'obbligo, anzichè la facoltà, del giudice, in caso di condanna per l'esecuzione di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico in assenza di previa autorizzazione, di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

Tale obbligo si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevolezza, nonchè con quello di eguaglianza, sotto il profilo del divieto di attribuzione di un medesimo trattamento sanzionatorio a situazioni tra loro differenti. Intervenendo la accessoria e necessaria condanna alla rimessione in pristino anche laddove nessuna lesione sostanziale degli interessi ambientali sia dato individuare, al giudice sarebbe inibita ogni valutazione in ordine alle determinazioni adottate dalle autorità amministrative, che, nella loro qualità di enti di pianificazione e gestione del territorio, abbiano emesso, sia pure in sanatoria, i provvedimenti autorizzatori, esprimendo un giudizio di sostanziale inidoneità delle opere a ledere interessi di carattere primario.

2. La questione è infondata.

La Corte, con la sentenza n. 269 del 1993, ha già sottoposto a vaglio di legittimità costituzionale la disciplina di cui all'art. 1 sexies, aggiunto al d.l. n. 312 del 1985 dalla legge di conversione n. 431 dello stesso anno, per effetto del la quale viene punito con le stesse severe sanzioni ogni intervento edilizio compiuto senza la previa autorizzazione paesistica, indipendentemente dalla circostanza che questa sia successivamente intervenuta.

La sottoposizione a sanzione penale di opere autorizzate in sanatoria è stata, in quella occasione, ritenuta legittima alla stregua del carattere formale e di pericolo - riconosciuto dalla giurisprudenza - del reato previsto dall'art. 1 sexies, consistente nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione, a prescindere dalla presenza di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. La ratio di tale indirizzo sta nella valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario che può risultare compromesso anche da interventi minori, e che va, pertanto, salva guardato nella sua interezza: sicchè, in relazione ad opere eseguite in violazione dei vincoli paesaggistici, i provvedimenti autorizzatori emessi in sanatoria non estinguono il reato, come è, invece, previsto, per le violazioni edilizie, dall'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47.

Sulla base di conformi valutazioni, deve ritenersi infondata la censura di irragionevolezza della norma di cui al secondo comma del citato art. 1 sexies, che impone al giudice, in caso di condanna per violazione delle disposizioni di cui alla c.d. legge Galasso, di ordinare la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, indipendentemente dalla eventuale sanatoria concessa dall'autorità amministrativa.

Il predetto obbligo a carico del giudice, imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività, si colloca su di un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della p.a. e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato dell'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in difetto di una previa verifica di compatibilità ambientale, e della esigenza di un completo recupero della integrità dell'interesse tutelato.

Del resto, la impugnativa dell'art. 1 sexies, secondo comma, del d.l. n. 312 del 1985, sia pure con riferimento al diverso parametro di cui all'art. 97 della Costituzione, basata sul rilievo che l'obbligatoria rimessione in pristino determinerebbe una situazione di incompatibilità giuridica con l'autorizzazione che venisse successivamente conferita, è stata rigettata dalla Corte nella considerazione che l'esercizio della funzione giurisdizionale si colloca in ambito diverso ed estraneo alla tematica del buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 376 del 1993).

Va, tuttavia, ribadito quanto già rilevato dalla Corte nella citata sentenza n.269 del 1993, in ordine ai problemi sollevati dall'applicazione della normativa sulla protezione ambientale ed alla opportunità che il legislatore provveda al riesame complessivo di tale disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza - sezione distaccata di Schio - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1994.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 Luglio 1994.