Sentenza n.291 del 1994

CONSULTA ONLINE

 

 

SENTENZA N. 291

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, nono comma, del decreto-legge 30 ago sto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavora ti e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 29 settembre 1993, depositato in cancelleria il 7 ottobre successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1993.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

 

udito l'avv. dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- La Regione Liguria ha promosso in via principale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 9, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 il quale, in materia di edilizia residenziale pubblica, dispone che entro il 31 dicembre 1993 le regioni adeguino i canoni di locazione degli alloggi, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, secondo le indicazioni fornite dal comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) al fine di consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali, e che, in mancanza di detto adeguamento, la differenza tra le somme destinate all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e risanamento del patrimonio degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e la quota del canone di locazione destinata a coprire le spese di amministrazione e gli oneri fiscali, sia a carico delle regioni medesime.

 

La ricorrente assume che, anche aumentando al massimo i parametri fissati nella delibera CIPE del 19 novembre 1981 per la determinazione del canone, essa non riuscirebbe comunque a coprire tutti gli indicati oneri, a causa soprattutto dell'incidenza dell'imposta comunale degli immobili (ICI), da cui gli IACP non sono stati esentati; la norma pertanto violerebbe l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) nonchè le competenze della regione in ordine al governo dell'edilizia residenziale pubblica (artt. 117 e 118 Cost.).

 

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere l'infondatezza della questione.

 

La difesa dello Stato, in particolare, ricorda la giurisprudenza della Corte secondo cui l'autonomia finanziaria della regione non è definita dalla Costituzione in termini quantitativi e rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore statale operare una valutazione comparativa delle esigenze generali.

 

3.- In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale osserva che, essendo stata la norma impugnata sostituita dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, non sussiste più l'interesse della ricorrente a coltivare l'impugnativa.

 

É pervenuta altresì una memoria con la quale la regione chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le medesime ragioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - É stato impugnato dalla Regione Liguria l'art.66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 che, in tema di edilizia residenziale pubblica, dispone che le regioni adeguino, entro il 31 dicembre 1993, i canoni di locazione degli alloggi, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, al fine di far fronte alle spese di amministrazione e agli oneri fiscali relativi, prevedendo che, in mancanza, determinate somme restino a carico delle regioni medesime.

 

La ricorrente ritiene violati gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione in relazione alle proprie specifiche attribuzioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica e all'autonomia finanziaria regionale.

 

In proposito va preliminarmente rilevato che la legge 29 ottobre 1993, n.427, di conversione del decreto-legge n. 331 del 1993, ha sostituito il terzo periodo della norma impugnata -- e cioé la parte della disposizione che poneva a carico delle regioni taluni oneri finanziari in caso di mancato adeguamento, da parte loro, dei canoni di locazione degli alloggi -- con altra norma nella quale non si fa più alcun riferimento ad oneri che residuino a carico dei bilanci regionali.

 

É così venuta meno, con effetto ex tunc, la parte della disposizione che la ricorrente riteneva lesiva di proprie attribuzioni e sulla quale si appuntavano le censure. D'altronde, la norma impugnata imponeva alle regioni di adeguare i canoni "con decorrenza 1° gennaio 1994", e quindi a partire da un momento successivo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto stesso. La norma denunciata non ha dunque prodotto effetti: ne deriva la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso della Regione Liguria.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 13/07/1994.