Ordinanza n. 261 del 1994

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ORDINANZA N. 261

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1993 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Viot Claudia, iscritta al n.799 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Viot Claudia, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta, con ordinanza del 12 novembre 1993 (R.O. n. 799 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che nell'ipotesi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo;

che il giudice remittente premette che gli atti del procedimento in questione erano a lui pervenuti a seguito di sentenza di incompetenza pronunciata dal Pretore di Aosta, che aveva ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Aosta - essendo stata aggravata, dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, la pena prevista per il reato per cui si procede (falsa testimonianza) - e che lo stesso giudice a quo, affermando di non poter concordare con la decisione del Pretore, osserva che se non vi fosse impedito dalla norma impugnata, solleverebbe conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata subordinerebbe la decisione del giudice per le indagini preliminari a quella del giudice del dibattimento, in violazione dell'art. 101 della Costituzione, secondo il quale il giudice soggiace unicamente alla legge, e sarebbe viziata da irragionevolezza, dal momento che imporrebbe al giudice per le indagini preliminari l'adozione di una decisione erronea quale sarebbe quella, nell'ipotesi verificatasi nel giudizio a quo, di instaurare un dibattimento inutile davanti ad un giudice incompetente;

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si fondano su un presupposto interpretativo da ritenersi errato, dal momento che, come già affermato da questa Corte, (ord. n. 15 del 1992) e dalla Corte di cassazione (Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363), la norma impugnata "risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario";

che, di conseguenza, l'art. 28, secondo comma, seconda parte, del codice di procedura penale non trova applicazione in una fattispecie quale quella realizzatasi nel giudizio a quo, nella quale giudici appartenenti ai diversi uffici giudiziari di pretura e di tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, primo comma;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/06/94.